Dalle ore 10 del 3 aprile 2017 è possibile presentare le domande a valere sul Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti. L’art. 1 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha istituito, ai commi 199-202, il “Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti”.
Il Fondo sostiene, attraverso la concessione di finanziamenti agevolati, imprese in una situazione di potenziale crisi di liquidità a causa dei mancati pagamenti da parte di imprese debitrici. Con decreto interministeriale 17 ottobre 2016 sono stati disciplinati i limiti, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo. Con circolare direttoriale 22 dicembre 2016, n. 127554 sono state definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande
- Soggetti beneficiari: Piccole e medie imprese (PMI) che risultino in una situazione di potenziale crisi di liquidità per i mancati pagamenti da parte di imprese debitrici imputate, in un procedimento penale in corso al 1° gennaio 2016, dei delitti di cui agli artt. 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all’art. 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali). In particolare, si considerano in potenziale crisi di liquidità le PMI che presentano un rapporto non inferiore al 20% tra l’ammontare dei crediti non incassati nei confronti delle imprese debitrici imputate e il totale dei “Crediti verso clienti” di cui alla lettera C) II – 1) dell’articolo 2424 del codice civile. I soggetti beneficiari devono essere regolarmente costituiti e iscritti nel registro delle imprese e risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti (non risultare in stato di scioglimento o liquidazione – non essere sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati o ad accordi di ristrutturazione dei debiti).
- Agevolazioni: L’agevolazione consiste in un finanziamento agevolato di importo non superiore a euro 500.000 e non superiore alla somma dei crediti documentati e non pagati vantati dall’impresa beneficiaria nei confronti delle imprese debitrici alla data di presentazione della domanda, in ogni caso nei limiti massimali di importo previsti, a seconda del settore di appartenenza dell’impresa beneficiaria, dai Regolamenti “de minimis”. La durata deve essere non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di due anni.
- Risorse finanziarie: Sono stati stanziati 10 milioni di euro per ognuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per complessivi 30 milioni di euro. Il 10% delle risorse complessive è destinato esclusivamente alle imprese in possesso del rating di legalità.
- Presentazione delle domande: Le agevolazioni sono concesse mediante procedura valutativa a sportello, secondo quanto stabilito dall’art. 5 d.lgs. n. 123/98. Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura informatica, all’indirizzo https://agevolazionidgiai.invitalia.it – sezione “Accoglienza Istanze DGIAI”. La compilazione della domanda di finanziamento viene effettuata in modalità telematica tramite la piattaforma accessibile da “Accoglienza Istanze DGIAI”. Ai fini della compilazione, alle PMI richiedenti è richiesto il possesso di una casella di PEC attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese. La compilazione delle domande, comprensive degli allegati come indicati nella sezione 7 – “Allegati alla domanda” del modulo, è aperta dalle ore 10:00 del 3 marzo 2017. Si ricorda che, come precisato nella circolare, alcuni requisiti di accesso alle agevolazioni sono riscontrati nel Registro delle imprese già in fase di compilazione della domanda. Terminate le attività di compilazione, le domande possono essere inviate dalle ore 10:00 del 3 aprile 2017 e fino alla chiusura dello sportello disposta con Decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese.
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico