Ai giudici della Corte di Giustizia è stato chiesto se il soggetto passivo conservi il diritto alla detrazione dell’Iva riconosciuto su certi acquisti in via amministrativa prima dell’entrata in vigore delle norme comunitarie sull’Iva, benché successivamente all’adozione di queste ultime il legislatore interno del Paese membro abbia sancito l’indetraibilità dell’imposta sugli stessi acquisti (procedimento C-371/07). Il caso riguardava il trattamento Iva delle forniture pasti nelle mense aziendali che, secondo il diritto olandese vigente al momento dell’adozione della direttiva comunitaria, erano state dapprima integralmente escluse dalla tassazione (e quindi anche dalla detrazione d’imposta) e successivamente attratte a imposizione sulla base del costo sostenuto per effettuarle; questa evoluzione normativa aveva indotto la prassi del Paese membro ad ammettere, anche in assenza di una specifica normativa che lo consentisse, la detrazione d’imposta per gli acquisti utilizzati nell’effettuazione delle prestazioni delle mense aziendali. Una disposizione interna, successiva all’adozione dei principi dell’Iva comunitaria, contravveniva alla suddetta prassi e confermava sul piano normativo che il divieto dell’esercizio della detrazione Iva non era mai venuto meno. In questo contesto ai giudici della Corte veniva richiesto se le predette forniture, qualora fossero state effettuate gratuitamente in favore di personale ospitato in occasione di incontri di lavoro, dovessero essere tassate ai fini Iva come autoconsumo di servizi per finalità estranee all’esercizio d’impresa.
La sentenza della Corte
Secondo la Corte di Giustizia non possono ammettersi, in un’ottica di armonizzazione fiscale tra Paesi membri, che norme di diritto interno prevedano fattispecie con indetraibilità Iva diverse da quelle individuate in modo univoco dal legislatore comunitario (direttiva 2006/112/CE); la sentenza ribadisce (in tal senso la sentenza 22/12/2008, proc. C-471/07) che una previsione di diritto interno, avente portata più ampia rispetto alle norme comunitarie sull’indetraibilità dell’imposta, può aversi quando è da farsi risalire a disposizioni entrate in vigore prima dell’adozione, da parte del medesimo paese membro, della sesta Direttiva (c.d. clausola di "standstill"). Al contrario una modifica del diritto interno, rivolta a contrarre il numero dei casi per i quali opera l’indetraibilità dell’imposta, deve essere intesa come allineamento della normativa Iva del Paese membro agli obiettivi della direttiva stessa, atteso che il sistema comunitario poggia sulla regola generale dell’ "Iva da Iva" e considera, quindi, l’indetraibilità d’imposta quale caso eccezionale di deroga a tale regola. Secondo la stessa Corte tali principi riflettono una propria loro valenza anche quando le modifiche alla spettanza del diritto alla detrazione Iva discendono, come nel caso specifico, da atti di prassi; la Corte riconosce pertanto che il legislatore olandese non poteva impedire al soggetto passivo la detrazione dell’Iva sugli acquisti per le forniture nelle mense, quando allo stesso era stata riconosciuta comunque la spettanza del relativo diritto in base ad una prassi fiscale risalente ad un’epoca anteriore all’adozione della direttiva sull’Iva. La sentenza precisa, infine, che l’assoggettamento a tale imposta dell’autoconsumo di servizi non riguarda le forniture gratuite di pasti effettuate nelle mense aziendali in occasione dello svolgimento di riunioni d’affari o di lavoro quando vi sono fondati motivi per ritenere che i pasti stessi sono offerti dal datore di lavoro, non per le ordinarie esigenze di carattere privato del personale ammesso alle mense, bensì per esigenze di carattere aziendale connesse ad aspetti organizzativi del lavoro aziendale; potrebbe ricorrere tale eventualità quando è il datore di lavoro a fissare le modalità di erogazione e fruizione del servizio, giacchè dette modalità vengono subordinate al più generale funzionamento dell’attività d’impresa. In tal caso è da escludere che ricorrano le finalità previste in generale per la tassazione dell’autoconsumo di servizi, quale la repressione dell’indebito profitto da parte del soggetto passivo rispetto al consumatore finale. L’indagine circa il nesso delle forniture nelle mense aziendali con le finalità imprenditoriali, pur presentando difficoltà oggettive, deve comunque, secondo la Corte di Giustizia, essere effettuata caso per caso e va rimessa al prudente apprezzamento del giudice "a quo".
La normativa italiana
La sentenza comunitaria non sembra porre particolari criticità per il sistema interno Iva atteso che, per quanto concerne l’acquisto di somministrazioni alimentari da utilizzare nelle mense aziendali ovvero di alimenti e bevande utilizzate in queste ultime, vige (diversamente dal caso di specie) la regola della detraibilità di ciò che è stato pagato a monte (cfr. nuovo articolo 19 bis-1, lettere e) ed f) del Dpr 633 del 1972). Sotto il profilo della tassazione a valle occorre rilevare che, diversamente da quanto sembra emergere dal caso in discussione, la normativa Iva (articolo 3, 3° c. del Dpr 633 del 1972) prevede che le forniture gratuite effettuate nelle mense aziendali debbano considerarsi fuori dall’ambito delle fattispecie relative all’autoconsumo di servizi; la disposizione interna, coerente con il dettato normativo comunitario, secondo cui i singoli Stati membri hanno facoltà di derogare ai principi sull’autoconsumo dei servizi sempre che ciò non produca "distorsioni della concorrenza" (articolo 26, n. 2, direttiva 2006/112/CE), renderebbe evidentemente superflua l’indagine richiesta dalla Corte di Giustizia sull’esistenza dell’eventuale nesso delle predette forniture gratuite con le esigenze produttive d’azienda.
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