Ieri 15 novembre è stata emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali una circolare correttiva in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale /CIGS) per le imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa, che modifica quanto stabilito con la circolare n. 30/2016. Il ministero afferma che seguito delle difficoltà segnalate da imprese e Regioni viene accordata un ampliamento dei termini entro i quali siglare gli accordi necessari per presentare le istanza , in particolare viene modificato il punto 3 e si stabilisce che : in caso di sospensioni o riduzioni di orario iniziate nel 2016 sarà possibile concedere il trattamento straordinario anche se gli accordi vengono sottoscritti dopo il 31 dicembre 2016 e anche se l’istanza viene. Inoltre le sospensioni o riduzioni di orario si potranno prolungare oltre il 31.12.2016, sempre con il limite complessivo di 12 mesi.
Il nuovo testo rettificato è il seguente: “Il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 11-bis dell’art. 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015 può essere autorizzato sino al limite massimo di 12 mesi per l’anno 2016.
In considerazione della specialità della normativa in esame e tenuto conto della complessità del procedimento per la concessione del trattamento, al fine di garantire la effettiva fruibilità da parte delle imprese, si ritiene che in caso di sospensioni o riduzioni di orario iniziate nel 2016, sia possibile concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale anche se l’accordo in sede ministeriale sia sottoscritto dopo il 31.12.2016 e anche se l’istanza venga presentata oltre questa data.
Per le medesime motivazioni, si ritiene che in caso di inizio delle sospensioni o riduzioni di orario nel 2016, sia possibile concedere il trattamento sino al limite massimo di dodici mesi, anche superando il limite temporale del 31.12.2016, e fermo restando il limite di spesa complessivo e quello definito dalle risorse assegnate ad ogni singola regione, come argomentato di seguito al punto 5)”.
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali