Mercoledì 16 marzo è l’ultimo giorno per pagare il saldo Iva (prima o unica rata) relativo al 2010. La scadenza, inderogabilmente impressa nell’agenda di tutti i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale sganciata da Unico, quest’anno segue regole sostanzialmente immutate rispetto all’appuntamento di marzo 2010 ma, in previsione, dovrebbe accogliere una più ampia platea di soggetti chiamati a rispettarla. Si tratta di quei titolari di partita Iva che, pur evidenziando conguagli a debito, sono stati “autorizzati” – grazie alla circolare 1/E dello scorso gennaio – ad anticipare a febbraio la presentazione della dichiarazione annuale, sottraendosi, in questo modo, all’obbligo di viaggiare in tandem con Unico e all’ulteriore adempimento della comunicazione dati.
Il versamento in scadenza è dunque categorico per tutti coloro che presentano la dichiarazione annuale Iva in forma autonoma. Il mancato rispetto del termine del 16 marzo potrà essere sanato solo mediante ravvedimento operoso, cioè riparando volontariamente alla dimenticanza.
Chi è invece tenuto alla dichiarazione unificata, può differire il pagamento maggiorando, a titolo di interesse, le somme dovute dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
Avvalersi di tale facoltà, vuol dire comunque mettersi in regola con il fisco entro il termine previsto per il versamento delle imposte da Unico.
Quando la somma a debito è minima, precisamente non superiore a 10,33 euro, il versamento non va effettuato. Oltre tale “taglia”, al contribuente è offerta la possibilità di mettersi in regola sia versando l’importo in un solo “colpo” sia rateizzandolo in quote mensili, di pari ammontare, da corrispondere entro il sedici di ciascun mese successivo a quello di pagamento della prima rata e maggiorate degli interessi nella misura dello 0,33% mensile. Il versamento va comunque completato entro il mese di novembre dell’anno di presentazione della dichiarazione.
Riepilogando
Con dichiarazione autonoma, il contribuente può:
Con dichiarazione autonoma, il contribuente può:
- versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo
- rateizzare, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ciascuna rata successiva alla prima.
In presenza di dichiarazione annuale “incorporata” in Unico, al debitore è consentito:
- versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo
- versare in un’unica soluzione entro la scadenza per i versamenti di Unico con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo
- rateizzare dal 16 marzo, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima
- rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Unico, maggiorando prima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
Quanto e come versare
L’importo da versare si calcola sottraendo l’Iva dovuta sulle fatture di vendita, emergente dai registri Iva 2010, da quella assolta sulle fatture d’acquisto, al netto delle somme già versate nel corso dell’anno in occasione delle liquidazioni periodiche.
Una volta determinato, il saldo Iva si paga utilizzando l’F24: la modalità è solo quella telematica, il codice tributo da indicare è il 6099.
In caso di opzione per la rateizzazione, nella colonna ad hoc del modello di pagamento unificato è necessario indicare il numero specifico della quota che si sta versando e quello complessivo delle rate. Ad esempio, se si è scelto di pagare in sei rate, l’indicazione da riportare per identificare la prima sarà “0106”. Gli interessi, invece, viaggiano separatamente, per individuarli vanno esposti nell’F24 con il codice tributo “1668”.
Il mea culpa e le sanzioni
In generale, l’omesso versamento, anche di una sola rata, sconta una sanzione pari al 30% dell’imposta non pagata. È possibile, comunque, alleggerire la “pena” correndo ai ripari volontariamente, cioè attraverso il ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997).
In pratica, chi regolarizza il mancato versamento in spontaneità, pagando l’imposta e gli interessi (calcolati giornalmente al tasso legale, fissato all’1,5% a partire dal 1° gennaio 2011), si aggiudica una sanzione ridotta a:
- un decimo (3% del tributo) se la violazione è sanata entro trenta giorni
- un ottavo (3,75% del tributo) se l’infrazione è regolarizzata oltre i trenta giorni, ma entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta in cui è stata commessa, cioè entro settembre 2012.
Non ha più possibilità di ravvedersi il contribuente/trasgressore al quale viene formalmente contestata la violazione o che ha conoscenza dell’inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento. Anche in questo caso, però, è possibile ottenere uno sconto sulla sanzione, se la regolarizzazione avviene entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità (10% dell’imposta dovuta).
Gli importi richiesti con la comunicazione possono essere rateizzati (articolo 3-bis, Dlgs 462/1997), in un massimo di:
- sei rate trimestrali di pari importo, se il debito è superiore a 2mila euro
- venti rate trimestrali di pari importo, se il debito supera i 5mila euro (per le somme che superano i 50mila, euro è necessario ottenere una fideiussione bancaria o assicurativa oppure una garanzia rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi).
Giova ricordare che, se si omette di versare un’Iva superiore a 50mila euro (dovuta sulla base della dichiarazione annuale) e se tale comportamento si protrae fino al termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo (27 dicembre 2011), scatta la sanzione penale che prevede la reclusione da sei mesi a due anni.
Fonte: Paola Pullella Lucano da nuovofiscooggi.it