Per provare la cessione dei beni in altro Stato Ue, nel caso in cui l’operatore nazionale non sia in grado di esibire il documento di trasporto perché non ha curato direttamente la spedizione, è valido un qualsiasi altro atto idoneo a dimostrare l’invio intracomunitario.
E’ la precisazione dell’Agenzia contenuta nella risoluzione n. 477/E del 15 dicembre in risposta alla richiesta di chiarimenti in merito alla prova delle cessioni intracomunitarie, con particolare riferimento al caso in cui per il cedente nazionale non risulti possibile procurarsi il documento di trasporto in quanto la spedizione è operata da un vettore incaricato dal cessionario.
Nel quesito si fa riferimento a una precedente risoluzione dell’Agenzia delle entrate (la n. 345/2007), in cui era stato affermato che, per dimostrare l’effettiva spedizione dei beni, "può costituire idonea prova l’esibizione del documento di trasporto".
Con il documento di prassi odierno, l’Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti in merito, precisando che l’esibizione del documento di trasporto citata nella precedente risoluzione è un’indicazione esemplificativa, ma non costituisce l’unica soluzione. Nei casi, infatti, in cui il cedente non ha provveduto direttamente al trasporto, è possibile esibire qualunque documento idoneo a dimostrare l’invio delle merci in altro Stato membro.
Patrizia De Juliis – Fisco Oggi