Il nuovo istituto dell’adesione al processo verbale di constatazione, introdotto dalla "manovra d’estate", è applicabile anche alle violazioni riguardanti Irap, addizionali Irpef e contributi previdenziali. Trova applicazione soltanto per le violazioni per le quali l’Amministrazione fiscale può procedere ad accertamento parziale e non interessa le violazioni formali. Sono questi alcuni dei principali chiarimenti forniti dall’Agenzia sul nuovo istituto finalizzato a semplificare la gestione dei rapporti tra fisco e contribuente in uno spirito di reciproca fiducia.
In sintesi, la nuova norma, operativa già per i verbali consegnati a partire dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del decreto legge 112, consente al contribuente, in presenza di processi verbali di constatazione relativi a violazioni in materia di imposte sui redditi e di Iva, di accelerarne la definizione, usufruendo di una riduzione a un ottavo delle sanzioni e della possibilità di rateizzare le somme dovute senza la prestazione di garanzie.
Su un istituto così innovativo, l’Agenzia si pronuncia con la circolare n. 55/E, fornendo una serie di chiarimenti che vanno dall’ambito d’applicazione alle modalità, tenendo in considerazione anche casi specifici.
In primo luogo, l’Amministrazione fiscale chiarisce che possono essere oggetto di adesione soltanto i processi verbali inerenti a violazioni sostanziali, per le quali è possibile procedere all’accertamento parziale. Pertanto, il nuovo istituto si applica non soltanto alle violazioni che riguardano i redditi imponibili e l’Iva non dichiarati, le deduzioni, le detrazioni, le esenzioni e le agevolazioni non spettanti e le imposte non versate, ma anche alle violazioni in materia di addizionali Irpef, di imposte sostitutive, di Irap e di contributi previdenziali.
L’Agenzia ricorda che, come previsto dalla legge, l’adesione "può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione", ma puntualizza che sono escluse dall’adesione, anche se contenute nel processo verbale di constatazione, le violazioni formali e le segnalazioni per le quali sono necessarie ulteriori attività istruttorie. Sono inoltre escluse le violazioni sostanziali relative a tributi non espressamente richiamati dalla nuova norma, come ad esempio l’imposta di registro. L’adesione, poi, può riguardare soltanto i periodi d’imposta per i quali, alla data di consegna del pvc, sono scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione.
Il documento di prassi prende inoltre in esame casi particolari come quelli delle associazioni professionali, delle società di persone e di quelle che hanno optato per il regime della "trasparenza fiscale" o per il "consolidato fiscale". Per questi soggetti, la comunicazione dell’adesione deve essere effettuata dal legale rappresentante e la definizione delle posizioni dei singoli soci o associati è effettuabile solamente dopo l’avvenuta definizione della posizione dell’ente partecipato.
L’Agenzia, infine, illustra dettagliatamente le modalità di presentazione della richiesta di adesione che deve avvenire entro 30 giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione, con apposito modello approvato con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 settembre 2008, sottolineando che la comunicazione di adesione presentata dal contribuente è irrevocabile.
Valeria Ibello – Fisco Oggi