La vendita on line di beni materiali ed immateriali (es. software) nei confronti soggetti terzi, è di fatto una cessione di beni, nella quale è la fase contrattualistica ad essere attuata attraverso tecnologie informatiche.
L’azienda si apre un punto vendita virtuale, sul quale espone i suoi prodotti che chiunque nel mondo può acquistare. In altro modo, se non vuole sostenere l’investimento necessario a dotarsi di un software per la vendita online, può accedere ai cosiddetti portali, ossia centri commerciali virtuali che forniscono tutti i servizi per le transazioni, incluse varie metodologie di riscossione del prezzo di vendita. In quest’ultimo caso, l’azienda venditrice rimane sempre titolare e responsabile dell’attività commerciale e delle operazioni poste in essere.
La vendita on line è regolare quando tutte le fasi della transazione avvengono on-line: offerta, ordine e pagamento. Il pagamento può essere richiesto con successivo bonifico o contrassegno postale, anziché avvenire al momento dell’ordine in via elettronica, e, in questo caso, l’operazione è tanto più assimilabile a una vendita tradizionale in cui solo l’ordine è on line.
In entrambe le situazioni, fiscalmente parlando, la transazione è classificata “vendita per corrispondenza” disciplinata dall’art. 22, comma 1, n. 1, del Decreto Iva 633/72 e assimilata al commercio al minuto.
E’ obbligatorio prima di inziare l’attività presentare al SUAP del comune ove è situata la sede dell’attività la preventiva comunicazione di inizio attività (SCIA), indicando i dati dell’azienda venditrice e la tipologia di merce venduta. Si ricorda che per la sola vendita di prodotti alimentari è obbligatorio avere i requisiti richiesti dalle leggi sul commercio.
Il Comune procede alla verifica del possesso dei requisiti morali dell’imprenditore e dell’eventuale preposto e rilascia il nulla osta. Mediante questa procedura è possibile iscirversi nel Registro delle Imprese della CCIAA e diventare a tutti gli effetti un’impresa commerciale. Se l’imprenditore è una società, i requisiti morali devono sussistere per tutti quei soci e quegli amministratori che sono dotati di potere di rappresentanza.
Il sito web o la titolarità del contratto con un portale deve appartenere all’imprenditore che effettivamente svolge l’attività di vendita, non è ammesso il ricorso ad una società di sola interfaccia.
Per quanto riguarda gli adempimenti fiscali, come qualsiasi altra azienda commerciale, il venditore online ha l’obbligo di annotare i corrispettivi giornalieri delle vendite, Iva compresa, in un apposito “registro dei corrispettivi”. Alla scadenza mensile o trimestrale occorre effettuare gli adempimenti relativi alla liquidazione dell’I.V.A. e agli obblighi dichiarativi imposti dalla legge.
A cura di Giuseppe Spidalieri
Dottore Commercialista in Termoli