La sentenza emessa dalla Corte di giustizia il 12 febbraio 2009 concerne la valutazione di conformità al Trattato, in particolare ai principi relativi alla libera circolazione dei capitali, della normativa vigente in Germania in materia di imposta sulle successioni. Gli articoli 56 e 58 del Trattato dettano norme di tutela volte a scongiurare le restrizioni ai movimenti di capitali effettuati tra le persone residenti negli Stati membri. Pur non esistendo in diritto comunitario una organica definizione della nozione di "movimenti di capitale", l’allegato I alla direttiva 88/361 include tra i movimenti di capitale anche quelli, a carattere personale, che si verificano in occasioni di liberalità inter vivos e mortis causa.
La normativa tributaria in Germania
Il diritto tributario tedesco prevede che sono soggette all’imposta di successione in Germania le successioni facenti capo ad un soggetto che, all’atto del decesso, risulti residente. Nel caso in cui il patrimonio devoluto in eredità sia costituito anche da beni localizzati all’estero, la normativa germanica dispone che l’imposta di successione effettivamente assolta in quello Stato possa essere imputata all’imposta di successione tedesca, subordinatamente alla presentazione di espressa domanda. La norma, poi, fa una elencazione analitica di quali siano i beni che sono considerati patrimonio estero e quali siano, per contro, i beni considerati "patrimonio nazionale".
L’origine della controversia
La controversia riguarda un contribuente residente in Germania, la sig.ra Block, nominata unica erede del de cuius residente in Germania all’atto del decesso. L’eredità è costituita da capitali situati in Germania e in Spagna. Con riferimento a questi ultimi, l’interessata paga la corrispondente imposta di successione accertata dal fisco spagnolo. L’erario tedesco si limita, tuttavia, ad autorizzare la detrazione del debito fiscale spagnolo ma soltanto a titolo di passivo ereditario. In pratica viene consentito di detrarre l’imposta di successione corrisposta in Spagna unicamente dalla base imponibile relativa all’imposta di successione dovuta in Germania. La ricorrente, tuttavia, ritenendo che l’imposta di successione corrisposta in Spagna, anzichè essere detratta dalla base imponibile allo stesso modo di un debito ereditario, debba essere detratta dall’imposta di successione da versare in Germania, agisce in sede giudiziaria. Il Finanzgericht rileva, a sua volta, che l’impossibilità di detrarre dall’imposta di successione tedesca quella assolta in Spagna deriva dalla legge sulle successioni tedesca secondo cui i crediti di capitale vantati nei confronti di istituti di credito ubicati in Spagna non costituirebbero "patrimonio estero".
Il trasferimento alla Corte di Giustizia europea
La questione viene portata alla cognizione della Corte di Giustizia la quale preliminarmente osserva che le misure vietate dal citato articolo 56 del Trattato includono anche quelle che hanno l’effetto di diminuire il valore della successione di un residente di uno Stato diverso dallo Stato membro in cui sono ubicati i beni di cui trattasi. Sul merito, prosegue la Corte, le contestazioni della ricorrente non sono destituite di fondamento atteso che la circostanza che taluni beni ereditari, come i crediti di capitale, vengano esclusi in Germania dalla nozione di "patrimonio estero"(che dà diritto, secondo la normativa nazionale, all’imputazione all’imposta di successione dovuta in tale Stato membro di quella assolta all’estero) comporta un carico fiscale maggiore, qualora i crediti vengano vantati nei confronti di un istituto di credito ubicato in un altro Stato membro che abbia prelevato su di essi l’imposta di successione, nel caso di specie il Regno di Spagna, rispetto al caso in cui i medesimi crediti vengano vantati nei confronti di un istituto di credito con sede in Germania.
E’ pur vero, tuttavia, che "tale svantaggio fiscale deriva dall’esercizio parallelo da parte dei due Stati membri in questione della loro competenza fiscale, il quale è caratterizzato dalla scelta dell’uno, vale a dire della Repubblica federale di Germania, di assoggettare i crediti di capitale all’imposta sulle successioni tedesca se il creditore è residente in tale Stato membro, mentre la scelta dell’altro, ovvero del Regno di Spagna, è di assoggettare tali crediti all’imposta sulle successioni spagnola se il debitore ha la propria sede in quest’ultimo Stato membro ".
Le conclusioni della Corte
Tale circostanza non può certo essere sopperita dal diritto comunitario il quale, al suo stato attuale di sviluppo, non prescrive criteri generali per la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri con riferimento all’eliminazione della doppia imposizione all’interno della Comunità europea. Ciò implica, a giudizio della Corte, "che gli Stati membri fruiscono di una certa autonomia in materia e che, pertanto, non hanno l’obbligo di adattare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine, in particolare, di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio da parte dei detti Stati membri della loro competenza fiscale".
Ne consegue che la normativa fiscale vigente in Germania in materia di calcolo dell’imposta di successione non viola il principio della libera circolazione dei capitali.
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