Il DDL modifica la disposizione del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, prevista all’art. 3 del D.l. 145/2013, al fine di rafforzarne gli effetti. L’agevolazione, infatti, viene prorogata di un anno, fino al 2020, e il credito viene riconosciuto nella misura unica del 50% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli stessi investimenti effettuati nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015.
In base alla nuova formulazione viene innalzato l’importo massimo del beneficio annuale, da 5 milioni a 20milioni di Euro per ciascun beneficiario, a condizione che siano state sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30mila euro.
La disposizione viene modificata prevedendo l’ammissibilità del credito delle spese relative a tutto il personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo, sia altamente qualificato sia tecnico.
Viene inoltre inserita la disposizione secondo cui il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi ammissibili.
Le disposizioni di carattere innovativo, contenute nel comma 1 dell’art. 4 del DDL stabilità 2017, hanno efficacia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (pertanto dal 2017 per i soggetti solari).
Fonte: Fisco e Tasse