Alla verifica di non spettanza di un’agevolazione tributaria non può non seguire l’esercizio della potestà impositiva di recupero. Ciò anche quando manca una domanda in tal senso del contribuente perché è la legge stessa a riconoscere direttamente in capo al medesimo il diritto all’agevolazione senza fissare obblighi di preventiva comunicazione, ma prevedendo l’esercizio del diritto mediante compensazione al momento del pagamento. Ne consegue che l’atto con il quale l’ufficio procede al recupero del credito di imposta ex lege 388/2000 per insussistenza delle condizioni del beneficio (emesso prima dell’entrata in vigore della normativa di cui all’articolo 1 della legge 311/2004) rientra nel novero dei provvedimenti impositivi, presupposti al diniego delle fruite agevolazioni, come tale impugnabile avanti alle Commissioni tributarie ai sensi dell’articolo 19 del Dlgs 546/1992. Nel caso di specie, era stata contestata la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di procedere al recupero dei crediti di imposta previsti dalla Finanziaria 2001 mediante un atto e una procedura "atipica", in quanto non normativamente prevista. La Cassazione ha ribadito la possibilità di interpretare in via estensiva l’elencazione degli atti impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie, prevista dall’articolo 19 del Dlgs 546/1992, riconoscendo natura di diniego di agevolazione all’atto di recupero.
Fonte: www.nuovofiscooggi.it
Buongiorno, ho comperato un box dopo 2 anni acquisto prima casa. E’ stato fatto atto notarile come pertinenza per avere agevolazioni fiscali. Ora ho necessità di venderlo per pagare mutuo prima casa, come posso fare?? Grazie dell’aiuto
Egr. Signora, vendendo una pertinenza a cui è stato applicato il “beneficio prima casa” prima del decorso di un quinquennio le fa perdere dei benefici goduti se non riacquista entro un anno dall’alienazione un altro immobile da adibire allo stesso uso. La decadenza dell’agevolazione comporta il recupero delle imposte nella misura ordinaria (al netto di quanto già corrisposto) nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30% delle maggiori imposte dovute, oltre gli interessi di mora. Le sconsiglio di procedere all’operazione. Cordialità.