Redditometro, aggiornati i valori di riferimento per il 2008 e il 2009

Cambiano, alla luce delle variazioni percentuali calcolate dall’Istat, i valori dei beni e servizi ritenuti indicativi di capacità contributiva. Con provvedimento direttoriale dell’11 febbraio sono stati, infatti, aggiornati e convertiti in euro, in base al tasso ufficiale di cambio fissato dal regolamento CE del 31 dicembre 1998, gli importi della tabella che individua gli indici e i coefficienti presuntivi di reddito ai fini Irpef, riferiti agli anni di imposta 2008 e 2009.

L’adeguamento va effettuato ogni due anni (articolo 5, comma 1, decreto del ministro delle Finanze 10 settembre 1992) sulle base della rivalutazione dei prezzi al consumo, rispetto al biennio precedente, forniti dall’Istituto nazionale di statistica. L’Istituto ha certificato che la variazione, nel periodo giugno 1992-giugno 2008, ha registrato un aumento pari al 56,2 per cento.

Corretti, quindi, gli indici – ma non i coefficienti – della tabella (allegata al decreto del ministro delle Finanze 10 settembre 1992, così come sostituita dal decreto del ministro delle Finanze 19 novembre 1992) utilizzata dall’Amministrazione fiscale per l’applicazione del "redditometro", lo strumento accertativo che permette di verificare la congruità del tenore di vita del contribuente rispetto ai redditi dichiarati (articolo 38 del Dpr 600/1973).

Sotto i riflettori i beni cosiddetti di lusso:
aeromobili
navi e imbarcazioni da diporto
autoveicoli
altri mezzi di trasporto a motore (camper e autocaravan, motocicli con cilindrata superiore a 250 cc)
roulotte
residenze principali e secondarie
collaboratori familiari
cavalli da corsa o da equitazione
assicurazioni di ogni tipo.

La ratio dell’istituto presuppone che, per sostenere certe spese, le entrate da assoggettare a Irpef non possano essere inferiori a determinati importi. Se lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito presumibile, per due annualità consecutive, è superiore al 25%, l’ufficio, in presenza di fatti e dati certi, può procedere alla rettifica sintetica del reddito o del maggior reddito emerso dalla dichiarazione Irpef del contribuente.

Tuttavia, l’applicazione del redditometro, è complessa e il calcolo della capacità contributiva presunta non si basa semplicemente sui prezzi di barche o cavalli, ma tiene conto di numerosi altri fattori.
Vengono valutati la percentuale e il periodo di disponibilità del bene e l’eventuale uso promiscuo dello stesso. Inoltre, si applica, ad esempio, lo sconto del 30% sul costo orario degli aerei e degli elicotteri da turismo appartenenti ad aeroclub; sono ridotti del 10% per anno, fino a un massimo del 40%, gli importi per gli autoveicoli, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione; e, ancora, il collaboratore familiare non rileva per il redditometro se assiste esclusivamente infermi o invalidi.

Stabilito l’importo riferibile al bene esaminato, la cifra ottenuta deve essere moltiplicata per il coefficiente contenuto in tabella. Prima di sommare i valori attribuiti ai singoli elementi, occorre ancora effettuare delle operazioni di scorporo, perché soltanto l’importo più elevato verrà calcolato al 100%, gli altri diminuiscono fino a essere conteggiati soltanto per il 20% del loro valore iniziale.

La tabella ora approvata rivede, quindi, i costi al consumo, rilevanti per il redditometro, rispetto a quelli individuati per il biennio 2006-2007 (provvedimento del 14 febbraio 2007). Agli aerei da turismo fino a 100 HP, per esempio, non è più attribuito il costo di 214,64 per ora di volo, ma di 226,68 euro, il valore per una roulotte sale da 840,22 a 887,38 euro, mentre quello di un cavallo da corsa a pensione passa da 13.749,12 a 14.520,70. Questi soltanto alcuni dei nuovi indici presuntivi di reddito.

Il provvedimento e la relativa tabella sono pubblicati sul sito dell’agenzia delle Entrate.

Nuovo Fisco Oggi

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