L’agenzia delle Entrate con un provvedimento del direttore fornisce le indicazioni per l’attuazione dell’articolo 82 del decreto legge 112 relativamente alla registrazione telematica dei contratti e ai versamenti della relativa imposta di registro.
Per i contratti in corso di esecuzione alla data del 25 giugno e per quelli stipulati prima dell’entrata in vigore del provvedimento del direttore dell’Agenzia viene stabilito che per la registrazione è sufficiente la trasmissione dei soli dati indispensabili ai fini delle imposte di registro senza allegare il testo del contratto.
La base imponibile per il calcolo dell’imposta di registro è data dai canoni di locazione pattuiti per i contratti stipulati dopo il 25 giugno 2008, mentre per quelli in corso di esecuzione alla stessa data la base imponibile è costituita dai canoni di locazione maturati dal 25 giugno 2008. L’imposta può essere versata annualmente o in unica soluzione. In quest’ultimo caso, l’importo si riduce di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità. Il beneficio si applica però solo ai contratti di durata complessiva di almeno due anni.
Per i contratti stipulati fino al 31 ottobre gli adempimenti devono essere eseguiti entro il 30 novembre, mentre per quelli stipulati dopo il 31 ottobre restano salvi i termini ordinari.
Il provvedimento delle Entrate attua le nuove disposizioni sull’imposta di registro introdotte dall’articolo 82 del Dl 112/2008. Quest’ultimo ha incluso tra gli atti da registrare in termine fisso anche le locazioni di immobili esenti da Iva, riconducibili a precise tipologie di prestazioni di servizi disciplinate dalle norme in materia. Ne deriva un ampliamento delle fattispecie contrattuali non soggette a Iva ai fini dell’imposta di registro e l’applicazione di quest’ultima in misura proporzionale. L’imposta può essere versata annualmente o in un’unica soluzione.