Gli stranieri che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia possono beneficiare di un una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero. A chiarire le modalità di funzionamento è arrivato un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, seguito ieri da un comunicato stampa con chiarimenti.
In particolare, l’articolo 1, comma 152, della Legge di bilancio 2017 ha inserito nel TUIR l’articolo 24-bis che favorisce gli investimenti, i consumi ed il radicamento di nuclei familiari ed individui ad alto potenziale in Italia da parte di soggetti non residenti, prevedendo un regime fiscale speciale riservato alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato purché non siano state residenti in Italia, in almeno nove dei dieci periodi d’imposta che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione. Il regime è opzionale e consente di versare un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone fisiche relativamente ai redditi prodotti all’estero (fatta eccezione per le plusvalenze da cessioni di partecipazioni qualificate in soggetti esteri, realizzate entro cinque anni dal trasferimento in Italia).
L’opzione prevede il pagamento di un’imposta forfettaria di 100mila euro per ciascun periodo d’imposta per cui viene esercitata, al fine di attrarre ed incentivare il trasferimento della residenza nel nostro Paese degli High net worth individual, ossia delle persone con un alto patrimonio. I contribuenti in possesso dei requisiti possono aderire al nuovo regime nel momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, riferita al periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia o in quello immediatamente successivo. Il regime forfettario può essere esteso anche ad uno o più familiari in possesso dei requisiti, attraverso una specifica indicazione nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui il familiaretrasferisce la residenza fiscale in Italia o in quella successiva. In questo caso, l’imposta sostitutiva è pari a 25mila euro per ciascuno dei familiari ai quali sono estesi gli effetti della stessa opzione.
Il versamento dell’imposta sostitutiva, nella misura di 100mila euro, deve essere effettuato in un’unica soluzione, per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.
Attenzione: nel comunicato stampa di ieri, 9 marzo 2017, l’Agenzia ha chiarito che “i soggetti che intendono trasferire la loro residenza fiscale in Italia, aderendo all’opzione prevista dall’art 24-bis del TUIR, pagheranno un’imposta di 100mila euro esclusivamente sui redditi prodotti all’estero. Per i redditi prodotti in Italia dai neo residenti si applicano le aliquote ordinarie previste nel nostro Paese.”
Fonte: Fisco e Tasse