Sì alla procedura prevista per le operazioni certificate fiscalmente, purché ci sia corrispondenza fra acquisto e reso
La vendita on line dei beni consegnati tramite vettore o spedizioniere (c.d. commercio elettronico indiretto) è assimilabile alla vendita per corrispondenza con conseguente esonero dall’obbligo di certificazione fiscale, fermo restando l’obbligo di registrazione dei corrispettivi.
Nell’ipotesi di restituzione della merce acquistata, occorre garantire la certezza dell’operazione di reso in modo che sia possibile individuare, in fase di controllo, tutti gli elementi necessari a collegare la restituzione del bene al suo titolo di acquisto originario.
A chiarirlo è la risoluzione n. 274/E del 5 novembre, in risposta a un’istanza di interpello presentata da una società leader nel settore dell’abbigliamento che intende avviare l’attività di vendita on line dei propri prodotti.
Nel caso di specie, attraverso la rete informatica, il cliente ordina l’acquisto di uno o più beni, il cui pagamento può avvenire con carta di credito oppure in contrassegno e, in tal caso, l’importo dovuto è pagato al ricevimento della merce direttamente allo spedizioniere che esegue la consegna dei prodotti all’indirizzo indicato dal cliente.
Se il bene acquistato è restituito entro il termine previsto contrattualmente, il cliente può a sua scelta chiedere la sostituzione del prodotto con altro integro dello stesso tipo ovvero il rimborso del prezzo.
Nelle vendite on line, generalmente, per effettuare il reso della merce acquistata, il cliente invia una mail all’indirizzo di posta elettronica del venditore indicando il numero di ordine e gli articoli da restituire e, successivamente, appone sul pacco il codice di reso comunicatogli dal venditore.
In via preliminare, l’agenzia delle Entrate osserva che l’operazione di vendita sopra descritta è riconducibile al commercio elettronico indiretto in quanto il bene viene consegnato materialmente al domicilio indicato dal cliente. In tale ipotesi, internet rappresenta solo un mezzo di comunicazione come il telefono o il fax. Infatti, i prodotti acquistati sono trasferiti attraverso le tradizionali modalità, ossia con la movimentazione fisica dei beni.
Ai fini Iva, il commercio elettronico indiretto segue la disciplina delle vendite per corrispondenza e, pertanto, non deve essere emessa fattura – salvo che non sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione – né sussiste l’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale. I corrispettivi delle vendite, tuttavia, devono essere annotati nel registro (articolo 24, Dpr 633/1972).
In caso di restituzione della merce, l’agenzia delle Entrate osserva che la variazione in diminuzione (articolo 26, Dpr 633/1972) concerne esclusivamente le operazioni documentate con fattura, mentre per le cessioni effettuate senza certificazione fiscale occorre rinviare ai chiarimenti resi in via di prassi per la procedura di reso dei beni documentati con scontrino o ricevuta fiscale.
Al riguardo, si ricorda che l’Agenzia ha precisato più volte che la procedura di reso deve consentire all’Amministrazione finanziaria, in fase di controllo, di ricostruire la vicenda della singola operazione economica e di risalire al titolo di acquisto originario che consente di conoscere il come, dove e quando dell’operazione di vendita oggetto di rettifica.
In tale contesto, la risoluzione in esame chiarisce che la procedura di restituzione della merce deve offrire idonee garanzie sulla certezza dell’operazione di reso in modo che sia possibile individuare, seppur in un momento successivo rispetto all’esecuzione dell’operazione originaria, tutte quelle informazioni di solito desumibili dal contenuto della fattura, ossia tutti gli elementi necessari a collegare la restituzione del bene ai documenti probanti l’acquisto originario. In particolare, devono essere conservati i documenti dai quali risultino le generalità del soggetto acquirente, l’ammontare del prezzo rimborsato, il codice del bene acquistato e il codice di reso.
Inoltre, la corretta tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino consente di conoscere la movimentazione fisica del bene oggetto di restituzione.
La risoluzione, infine, precisa che se l’acquisto on line è effettuato dai clienti comunitari, non soggetti passivi d’imposta nei propri Stati di residenza, si applica la disciplina delle vendite a distanza intracomunitarie (articolo 41, Dl 331/1993).
Al riguardo, si ricorda che, nelle vendite a distanza, l’acquisto è perfezionato da un soggetto privato e la merce venduta è trasportata direttamente a cura del fornitore o per suo conto. In tal caso, la cessione si considera non imponibile in Italia (Paese del fornitore) e l’Iva deve essere assolta nello Stato membro di destinazione dei beni se nell’anno solare precedente e in quello in corso l’ammontare complessivo delle vendite effettuate in uno Stato membro supera il limite di 100mila euro o l’eventuale minore importo stabilito da questo Stato (articolo 34 Direttiva 2006/112/Ce), oppure se il cedente opta per l’applicazione dell’imposta nel Paese di destinazione dei beni.
Fonte : IlFiscoOggi
ai fini della garanzia dell’oggetto acquistato online, come ci si deve comportare? è necessario avere uno scontrino o ricevuta in originale o una semplice scansione del documento è sufficiente?
Visto l’esonero della certificazione fiscale per le vendite on line di beni consegnati tramite vettore o spedizioniere (c.d. commercio elettronico indiretto), riteniamo che sia sufficiente qualsiasi titolo che dimostri con certezza la data di acquisto del bene medesimo. Cordiali saluti.