L’Inps ha emanato il 26 gennaio 2018 la circolare con le tabelle delle retribuzioni minime ai fini contributivi rivalutate per il 2018 secondo il tasso di inflazione dell’1.1.% indicato dalle rilevazioni Istat.
Nelle tabelle A e B allegati vengono dettagliati i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso all’1.1.2018 per la generalità dei lavoratori dipendenti, che valgono anche per i dipendenti di società ed organismi cooperativi e i lavoratori soci delle cooperative sociali.
Tali limiti, devono essere ragguagliati, a € 48,20 ( che è il 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1.1.2018, pari a € 507,42 mensili) se di importo inferiore.
anno 2018 | Euro |
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld | 507,42 |
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%) | 48,20 |
MINIMALE RETRIBUTIVO PER IL PERSONALE ISCRITTO AL FONDO VOLO
In assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro, i limiti minimi di retribuzione imponibile ai quali fare riferimento siano quelli stabiliti per ciascuna categoria professionale interessata la retribuzione imponibile ai fini contributivi del personale iscritto al Fondo Volo, determinata secondo i predetti criteri, non può essere inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera che, per l’anno 2018, è pari a € 48,20.
Da sottolineare che a partire dall’1.1.2018 anche le indennità di volo nella misura del 50% concorrono alla determinazione dell’imponibile ai fini contributivi.
MINIMALE CONTRIBUTIVO PER LE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI IN GENERE
anno 2018: retribuzioni convenzionali in genere | Euro |
Retribuzione giornaliera minima | 26,78 |
RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER GLI EQUIPAGGI DELLE NAVI DA PESCA
sono pari per l’anno 2018 a € 26,78, alla stessa stregua di quanto previsto per le altre categorie di lavoratori
anno 2018: soci delle cooperative della piccola pesca | Euro |
Retribuzione convenzionale mensile | 670,00 |
MINIMALE AI FINI CONTRIBUTIVI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PARZIALE
nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle gestioni private), il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente:
€ 48,20 x 6 /40 = € 7,23
Qualora, invece, l’orario normale sia di 36 ore settimanali (ad esempio per i lavoratori iscritti alla gestione pubblica), articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è il seguente:
€ 48,20 x 5 /36 = € 6,69
QUOTA DI RETRIBUZIONE SOGGETTA ALL’ALIQUOTA AGGIUNTIVA DELL’1%
La L. n. 438/1992, ha introdotto un’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, nei casi in cui il regime pensionistico preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.
Posto che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l’anno 2018 in € 46.630,00, l’aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.885,83, da arrotondare a € 3.886,00.
MASSIMALE ANNUO DELLA BASE CONTRIBUTIVA E PENSIONABILE
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i lavoratori iscritti successivamente al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo:
anno 2018 |
Euro |
Massimale annuo della base contributiva |
101.427,00 |
LIMITE PER L’ACCREDITO DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI E FIGURATIVI
Il limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione
anno 2018 | Euro |
Trattamento minimo di pensione | 507,42 |
Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%) | 202,97 |
Limite annuale per l’accredito dei contributi, arrotondato all’unità di euro (*) | 10.544,00 |
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ LAVORATORI DELLO SPETTACOLO .
- Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995.
Il contributo di solidarietà nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore, si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo del massimale annuo pari, per l’anno 2018, ad € 101.427,00.
- Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995.
Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a € 739,00. L’aliquota aggiuntiva(1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l’anno 2018, l’importo di € 46.630,00, che rapportato a dodici mesi è pari a € 3.886,00.
Fasce di retribuzione giornaliera | Massimale retribuzione giornaliera imponibile | Giorni di contribuzione accreditati | |
da Euro | ad Euro | Euro | |
739,01 | 1.478,00 | 739,00 | 1 |
1.478,01 | 3.695,00 | 1.478,00 | 2 |
3.695,01 | 5.912,00 | 2.217,00 | 3 |
5.912,01 | 8.129,00 | 2.956,00 | 4 |
8.129,01 | 10.346,00 | 3.695,00 | 5 |
10.346,01 | 13.302,00 | 4.434,00 | 6 |
13.302,01 | 16.258,00 | 5.173,00 | 7 |
16.258,01 | In poi | 5.912,00 | 8 |
Il contributo di solidarietà, ex art. 1, co. 8, del D. Lgs. n. 182/1997 (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce precedentemente indicate.
L’aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l’anno 2018, l’importo di € 149,00 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle predette fasce.
RETRIBUZIONE ANNUA CONCEDIBILE PER CONGEDO STRAORDINARIO L. 104 1992 D. LGS. N. 151/2001
Il tetto massimo complessivo della retribuzione per congedo straordinario e dei relativi contributi obbligatori non può eccedere, per l’anno 2018, l’importo pari ad € 47.967,91 che arrotondato all’unità di euro, è pari a € 47.968,00.
I minimi retributivi per la Gestione pubblica, Sportivi professionisti, lavoroatori dello spettacolo Part- time e le procedure di compilazione dei flussi Uniemens sono dettagliati nel testo della Circolare .