Mancano poco al debutto del tributo a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani
Mancano poco più di due mesi al debutto della TARES, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2013 a seguito della sua istituzione a opera dell’art. 14 del d.l. 201/2011.
Durante il question time alla Commissione finanze sono stati forniti alcuni chiarimenti sulle modalità di riscossione della TARES che, a quanto pare, seguirà una duplice via per quei Comuni che decideranno di adottare la tariffa puntuale.
In sostanza, il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani avrà la responsabilità di applicare e riscuotere la TARES in quanto la tariffa ha una natura corrispettiva; invece, i Comuni avranno l’onere di riscuotere le eventuali maggiorazioni, dovute per esempio alla copertura dei servizi c.d indivisibili. Perché i Comuni e non direttamente i gestori del servizio? Perché la maggiorazione TARES ha una natura tributaria.
TARES cos’è?
Pare opportuno ricordare, brevemente, in cosa consiste la TARES.
Il nuovo tributo, che come ricordato entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio 2013, accorperà in una sola tassa le diverse fasi della gestione dei rifiuti. Lo scopo è quello della semplificazione nel processo di imposizione sui rifiuti che a oggi è suddiviso tra settori commerciali, settore privato e residenziale.
E in questa logica, l’art. 14 del d.l. 201/2011 abroga dal 1° gennaio 2013 tutte le altre tasse sui rifiuti quali, ad esempio, la tariffa sui rifiuti solidi urbani (d.lgs.. 507/1993), la tariffa di igiene ambientale (d.lgs. 22/1997) e la tariffa integrata introdotta dal Testo Unico Ambiente (d.lgs. 152/2006).
Fonte: Ediltecnico.it