Sono stati approvati, con il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2009, i modelli (e le relative istruzioni per la compilazione) che dovranno essere utilizzati per la dichiarazione Iva, relativa all’anno d’imposta 2008.
Più precisamente, il riferimento è:
– al modello "Iva/2009", costituito dal frontespizio, da utilizzare esclusivamente in caso di presentazione della dichiarazione Iva in via autonoma(1), dal modulo e dal prospetto Iva 26/PR riservato all’ente o società controllante di un gruppo Iva (articolo 73, ultimo comma, Dpr 633/1972)
– al modello "VR/2009", da presentare all’agente della riscossione per chiedere il rimborso, in presenza dei presupposti indicati all’articolo 30 del Dpr 633/1972, del credito risultante dalla dichiarazione annuale
– al modello "Iva 26 LP/2009", vale a dire il prospetto delle liquidazioni periodiche effettuate dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione Iva di gruppo (articolo 73, ultimo comma, Dpr 633/1972)
– al modello "Iva 74-bis", che i curatori fallimentari e i commissari liquidatori devono utilizzare per esporre i dati relativi alla frazione d’anno antecedente l’apertura della procedura concorsuale. Il modello approvato è riservato alle procedure aperte a partire dal 1° gennaio 2009.
I modelli sono consultabili sul sito internet dell’agenzia delle Entrate e contengono diverse novità, la cui introduzione è finalizzata a recepire, nell’ambito degli stessi, le diverse disposizioni normative e di prassi emanate nel corso dell’anno d’imposta oggetto della dichiarazione.
Quadro VA
Il quadro VA, composto da quattro sezioni, richiede l’indicazione di diverse informazioni di carattere generale riguardanti l’attività svolta nel corso dell’anno d’imposta.
Nella sezione 1 è stato inserito il rigo VA8, riservato a coloro che hanno detratto in misura superiore al 50% l’imposta assolta per gli acquisti e gli utilizzi di terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione (telefoni cellulari).
Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2008 è stata abrogata la disposizione Iva che limitava al 50% la detrazione per gli acquisti di telefoni cellulari e connesse spese di gestione. Da tale data, la detrazione deve essere effettuata secondo la percentuale di utilizzo dei beni nello svolgimento dell’attività d’impresa o professionale.
Nella sezione 4 è stato introdotto il rigo VA46 che contiene una casella riservata alle società e agli enti non operativi.
In particolare, viene chiesto ai soggetti che non superano il test di operatività nel modello Unico di indicare:
il codice 1, se si tratta di società non operative per l’anno oggetto della dichiarazione
il codice 2, se si tratta di società non operative per l’anno oggetto della dichiarazione e per quello precedente
il codice 3, se si tratta di società non operative per l’anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti
il codice 4, se si tratta di società non operative per l’anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti e che, inoltre, non hanno effettuato nel triennio operazioni rilevanti ai fini dell’Iva non inferiori all’importo che risulta dall’applicazione delle percentuali di cui all’articolo 30, comma 1, della legge 724/1994.
Si ricorda che per le società e gli enti non operativi il credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale non può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 (ipotesi evidenziate con i codici 1, 2 e 3).
Con riferimento al credito emergente nella dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2008, come precisato con la circolare 25/2007, trova applicazione anche la disposizione contenuta nell’ultimo periodo del comma 4, dell’articolo 30, della legge 724/1994, che prevede la perdita definitiva del credito Iva annuale (ipotesi evidenziata con il codice 4).
Quadro VE
Il quadro VE, previsto per l’esposizione delle operazioni attive effettuate dal contribuente nel corso dell’anno d’imposta, non ha subito modifiche. Si segnala che dal 1° marzo 2008 è stata introdotta una nuova ipotesi di reverse charge, ovvero di applicazione dell’imposta da parte del cessionario in luogo del cedente. Si tratta delle cessioni di fabbricati strumentali effettuate nei confronti di soggetti Iva con pro-rata di detrazione inferiore al 25% (articolo 10, n. 8-ter, lettera b), Dpr 633/1972). Pertanto, le predette operazioni dovranno essere comprese nel rigo VE34, campo 1 e nell’apposito campo 5.
Quadro VF
Nel quadro VF l’unica modifica da segnalare è la sostituzione del rigo VF16 dello scorso anno, che richiedeva l’ammontare degli acquisti da soggetti che avevano aderito al regime di franchigia di cui all’articolo 32-bis del Dpr 633/1972, abrogato dal 1° gennaio 2008.
Il rigo è ora riservato agli acquisti che il contribuente ha effettuato da soggetti che hanno applicato il regime dei minimi di cui all’articolo 1, commi 96 e seguenti, della Finanziaria 2008.
Quadro VH
Diverse novità di rilievo sono contenute nel quadro VH, il quadro riservato al riepilogo delle liquidazioni periodiche effettuate dal contribuente nel corso del periodo d’imposta oggetto della dichiarazione.
La sezione 1 è stata integrata con la previsione di una casella per evidenziare il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.
Inoltre, nel rigo VH13 è stata introdotta la casella per l’indicazione delle modalità di calcolo utilizzate per la determinazione dell’acconto Iva (metodo storico, revisionale eccetera).
La sezione 2, da utilizzare per il riepilogo dei versamenti effettuati mediante lo specifico modello F24 immatricolazione auto Ue, è stata integrata con la previsione dei righi da VH20 a VH31, corrispondenti ai 12 mesi dell’anno.
Quadro VJ
Il quadro VJ, che prevede l’esposizione analitica delle operazioni d’acquisto con applicazione del reverse charge, è rimasto inalterato ma, come evidenziato a commento del quadro VE, a partire dal 1° marzo 2008 è stato introdotto l’obbligo di assolvimento dell’imposta mediante reverse charge in presenza di cessioni di fabbricati strumentali effettuate nei confronti soggetti con pro-rata di detrazione inferiore al 25 per cento. Ne consegue che i cessionari dovranno indicare le predette operazioni nel rigo VJ14.
Quadro VK
Nella sezione 1, rigo VK2, è stata introdotta la nuova casella 1, da compilare indicando il codice corrispondente alla situazione del soggetto che ha partecipato alla liquidazione Iva di gruppo. Inoltre, è stata soppressa la casella riservata lo scorso anno alle società non operative.
Nella sezione 3 è stato eliminato il rigo VK35 (interessi da ravvedimento) dello scorso anno, con la conseguente rinumerazione dei righi successivi.
Quadro VL
È stata inserita la nuova sezione 2 denominata "credito anno precedente". Da quest’anno, infatti, il credito emerso nella dichiarazione Iva dell’anno precedente deve essere indicato nel rigo VL8, corrispondente al rigo VL26 – credito risultante dalla dichiarazione precedente – dello scorso anno.
La parte di tale credito utilizzata in compensazione nel modello F24, invece, deve essere esposta nel rigo VL9, corrispondente al rigo VL22 – credito compensato nel modello F24 – della passata dichiarazione. L’eventuale differenza positiva tra gli importi indicati nei righi VL8 e VL9 deve essere riportata nel rigo VL26 ovvero nel rigo VL10 unicamente dai soggetti che nell’anno oggetto della dichiarazione hanno aderito alla procedura di liquidazione Iva di gruppo. Nei loro confronti è previsto il divieto a trasferire al gruppo Iva il credito della dichiarazione relativa all’anno precedente l’ingresso nel gruppo e, pertanto, è impedito il riporto di tale credito nella sezione successiva del quadro VL.
La sezione 3, corrispondente alla sezione 2 della dichiarazione approvata lo scorso anno, è stata modificata eliminando il rigo VL22 (credito compensato nel modello F24), soppressione che ha determinato la rinumerazione dei righi successivi, il rigo VL25 (interessi da ravvedimento) e il rigo VL26 (credito risultante dalla dichiarazione precedente). Nella sezione è stato inserito il nuovo rigo VL25, che riguarda le società che nel 2007 partecipavano alla liquidazione Iva di gruppo e che per lo stesso anno erano risultate non operative. Inoltre, è stato introdotto il nuovo rigo VL26, da compilare indicando l’eventuale differenza positiva tra gli importi di cui ai righi VL8 e VL9 contenuti nella sezione 2. Nel rigo VL29 è stato introdotto il nuovo campo 2, riservato all’indicazione dei versamenti effettuati, utilizzando l’F24 auto, in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell’anno oggetto della dichiarazione.
Quadro VO
Nella sezione 1 si segnala la soppressione del rigo VO15, riguardante il regime di franchigia di cui all’articolo 32-bis del Dpr 633/1972, abrogato a decorrere dall’anno d’imposta 2008.
Nella sezione 2 sono stati inseriti i righi VO24 e VO25, riservati, rispettivamente, ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1094, della Finanziaria 2007 (società costituite da imprenditori agricoli) e ai soggetti che intendono determinare il reddito nei modi ordinari per le attività agricole connesse, come previsto dall’articolo 1, comma 423, della Finanziaria 2006.
Nella sezione 3 è stato introdotto il rigo VO33, per comunicare l’opzione per il regime ordinario, ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi, esercitata dai soggetti che hanno ritenuto di non avvalersi per il 2008 del regime per i contribuenti minimi, introdotto dalla Finanziaria 2008.
Le stesse modifiche esaminate con riguardo al quadro VH sono state riportate nel quadro VV, che richiede le liquidazioni periodiche del gruppo Iva. Pertanto, in corrispondenza dei campi a debito è stata inserita la casella per l’indicazione del ravvedimento per versamenti periodici, mentre nel rigo VV13 è stata introdotta la casella per l’indicazione del metodo adottato ai fini del calcolo dell’acconto Iva del gruppo.
Quadro VW
A seguito della revisione operata nell’ambito del quadro VL, è stata adeguata anche la sezione 2 del quadro VW, dove viene determinato il conguaglio annuale del gruppo Iva. Sono stati rinumerati i righi da VW22 a VW25 e, inoltre, è stato soppresso il rigo VW25 (interessi da ravvedimento) della dichiarazione approvata lo scorso anno.
NOTE:
1) La maggior parte dei contribuenti Iva è tenuta a comprendere la dichiarazione annuale nell’ambito del modello Unico. Solo in alcune particolari ipotesi non è possibile presentare la dichiarazione unificata e, conseguentemente, sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione Iva in via autonoma.
Tali ipotesi riguardano:
le società di capitali e gli enti soggetti a Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare
le società e gli enti che hanno aderito nell’anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione alla particolare procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo prevista dall’articolo 73, ultimo comma, del Dpr 633/1972
le dichiarazioni presentate dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori per conto dei soggetti sottoposti alla procedura concorsuale
le dichiarazioni dei soggetti non residenti che, effettuando operazioni rilevanti agli effetti dell’Iva in Italia, si avvalgono di un rappresentante fiscale, ovvero si sono identificati direttamente
le dichiarazioni di particolari soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi (ad esempio, i venditori porta a porta)
la dichiarazione presentata per conto del soggetto estintosi a seguito di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il termine di presentazione della dichiarazione, da parte del soggetto risultante dall’operazione stessa (società incorporante tenuta a presentare la dichiarazione per conto della società incorporata).
Pasquale Bossone
Carla Pappalardo – Nuovo Fisco Oggi