La decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per non aver presentato la relativa istanza entro il termine previsto dall’articolo 38 del Dpr 602/1973 (decorrente dalla data del versamento dell’imposta indebitamente corrisposta) è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e anche per la prima volta in Cassazione, purché dalla sentenza impugnata risultino i dati fattuali costituiti dalla data del versamento dell’imposta e da quella dell’inoltro dell’istanza per il relativo rimborso. A tali conclusioni è pervenuta la Suprema corte con la sentenza n. 1280 del 20 gennaio 2009.
La controversia
Un contribuente impugnava innanzi alla Ctp il silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di rimborso dell’Ilor versata, ritenendo inesistente il presupposto impositivo. I giudici di primo grado accoglievano il ricorso; favorevole al contribuente era anche la sentenza di secondo grado.
L’agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’articolo 38 del Dpr 602/1973, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione a punti decisivi della controversia, per aver la Ctr omesso di riscontrare l’intervenuta decadenza del contribuente dalla proposizione dell’istanza di rimborso, per violazione del termine di 18 mesi dalla data del versamento (di cui al citato articolo 38 del Dpr 602/1973, vigente ratione temporis), questione che, nonostante non fosse stata sollevata né esaminata nei precedenti gradi di giudizio, poteva proporsi, per la prima volta, in sede di legittimità.
La sentenza
La Suprema corte, ricavando dalla sentenza impugnata sia la data dei versamenti sia la data di proposizione dell’istanza di rimborso, ha accolto il ricorso dell’Amministrazione cassando con rinvio la decisione impugnata ed evidenziando che la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per non aver presentato la relativa istanza entro il termine di diciotto mesi (attualmente pari a 48 mesi), decorrente dal versamento dell’imposta indebitamente corrisposta, può essere rilevata d’ufficio dal giudice anche per la prima volta in Cassazione, purché, come già anticipato, dalla sentenza impugnata risultino i dati fattuali costituiti dalla data di versamento dell’imposta e da quella dell’inoltro dell’istanza per il relativo ricorso.
La sentenza, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale, offre lo spunto per alcune brevi considerazioni sulla questione della rilevabilità d’ufficio della decadenza del contribuente dall’esercizio di un potere nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
La Cassazione, al riguardo, ha in più occasioni evidenziato che, in tema di contenzioso tributario, le diverse ipotesi di decadenza stabilite dalle leggi fiscali in favore dell’Amministrazione attengono a situazioni non disponibili all’Amministrazione medesima e, perciò, ai sensi dell’articolo 2969 del codice civile, rientrano fra quelle rilevabili anche dal giudice d’ufficio.
L’articolo 2969 del codice civile, infatti, derogando al principio generale in virtù del quale è onere della parte eccepire la decadenza dal diritto, riconosce al giudice la potestà di rilevare d’ufficio la decadenza quando la medesima si sia verificata in una materia sottratta alla disponibilità delle parti, intendendosi per tale, non solo quella che riguarda diritti per natura loro indisponibili, ma anche quella "disciplinata da un regime legale che escluda qualsiasi potere di disposizione delle parti, nel senso che esse non possono derogarvi, rinunciarvi o comunque modificarlo" (cfr Cassazione, sentenze 2318/1996, 8572/1993, 5620/1992).
La giurisprudenza, a tal proposito, ha precisato che rientra in tale ambito, nella materia tributaria, il regime relativo ai termini entro i quali il contribuente può proporre l’azione di rimborso del tributo indebitamente versato, perché tali termini sono dettati per finalità d’interesse pubblico e di essi neppure l’Amministrazione può dunque disporre.
Conseguenza diretta di tale principio è che la decadenza in cui il contribuente sia incorso per mancato rispetto dei termini legalmente previsti è rilevabile d’ufficio, sia in sede d’appello, salvo che non si sia già formato sul punto un giudicato interno, sia nel successivo grado di legittimità.
Alcune puntualizzazioni vanno tuttavia fatte con riguardo alla possibilità di rilevare nel giudizio di Cassazione la decadenza del contribuente che, pur essendo ammessa in linea di principio, incontra delle limitazioni proprio in ragione della peculiare natura del giudizio di legittimità. La Suprema corte ha precisato infatti che, nel caso in cui dalla sentenza impugnata non risultino le date dei versamenti di cui il contribuente chiede il rimborso né quella dell’inoltro della relativa istanza, è inammissibile l’eccezione di decadenza sollevata per la prima volta in sede di legittimità, dal momento che, nella stessa, non è consentita la proposizione di nuove questioni di diritto anche se rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto – come l’esame di documenti – preclusi alla Cassazione (sentenze 16067/2002 e 9812/2002), salvo che nelle particolari ipotesi previste dall’articolo 372 del codice di procedura civile (tale disposizione, infatti, ammette il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi di giudizio soltanto se riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso).
La ragione di tale limitazione discende dalla natura e dalla funzione del giudizio di cassazione, che si traduce in giudizio sul processo, e non può quindi di regola consentire la deduzione o la prova di fatti nuovi (cfr Cassazione, sentenza 12843/1998).
Secondo la Suprema corte, non è neppure possibile, infine, ipotizzare un "error in procedendo" del giudice del merito – consistente proprio nel mancato esame del documento – in considerazione della circostanza che "la stessa rilevabilità di ufficio della decadenza va coordinata col principio della domanda, che non può essere fondato, per la prima volta in Cassazione, su un fatto mai dedotto in precedenza, implicante un diverso tema di indagine e di decisione" (Cassazione, sentenza 8466/2000).
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