Conguagli per il 730 legati alla retribuzione di competenza del mese di luglio. Con la circolare n. 21/E del 4 maggio, l’agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti per sostituti d’imposta, Caf e professionisti.
Riguardo ai professionisti, c’è tempo fino al 30 giugno 2009 per ottenere l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, che si ottiene presentando comunicazione alla direzione regionale delle Entrate competente per territorio. Il professionista iscritto dopo questa data potrà prestare assistenza solo a partire dall’anno seguente.
Viene chiarito, inoltre, che la semplice abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi non esime dall’obbligo della comunicazione, essendo solo una delle condizioni per richiedere l’abilitazione al visto di conformità. In merito ai compensi per l’assistenza fiscale, l’Agenzia conferma che nulla è dovuto al Caf o al professionista dai contribuenti che presentano il modello 730 compilato in tutte le sue parti. L’attività "extra" può essere, invece, a pagamento. Un professionista può chiedere un compenso, ad esempio, non solo per la consulenza prestata nella fase di redazione della dichiarazione, ma anche quando il contribuente gli chiede di essere informato direttamente su eventuali comunicazioni provenienti dalle Entrate.
I sostituti d’imposta, ricevuto entro il 30 giugno da Caf e professionisti il risultato contabile della dichiarazione, può procedere a luglio con le operazioni di conguaglio. La circolare prende atto che da quest’anno le retribuzioni interessate ai conguagli sono quelle di "competenza" del mese di luglio e non più quelle erogate nello stesso mese, come stabilito dall’articolo 19 del Dm 164/1999, modificato dal Dl 207.
Fonte: ilSole24ore.com – Norme e tributi