E’ questo uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 17/E del 6 maggio.
Il provvedimento di prassi esamina la problematica separatamente, per le procedure, ordinaria e semplificata, di esecuzione dei rimborsi.
Omessa prestazione delle garanzie nel caso di rimborso richiesto con procedura ordinaria
Nell’ipotesi di procedura ordinaria, la circolare chiarisce che l’atto di garanzia, pur rappresentando un documento da acquisire durante l’iter di esecuzione del rimborso, non è richiesto al contribuente ai fini del controllo della regolarità formale dell’istanza presentata, ma è propedeutico alla sola fase di liquidazione del rimborso stesso.
La garanzia è, infatti, volta a tutelare immediatamente gli interessi dell’Erario qualora sia accertata, in altra sede, la non spettanza della somma originariamente rimborsata; pertanto, è del tutto ininfluente ai fini dell’accertamento e della rettifica della dichiarazione da cui risulta il credito Iva.
Inoltre, nel richiamare le considerazioni fatte dalla Corte di cassazione nella sentenza 21515/2010 in tema di compensazione dell’Iva infragruppo, la circolare evidenzia che, non costituendo la garanzia prestazione d’imposta ma solo modalità di riscossione di somme dovute, eventualmente e successivamente, all’Erario, la stessa è, comunque, destinata a cessare ovvero a essere superflua, se ab origine non prestata, qualora il credito chiesto a rimborso sia diventato incontestabile. E ciò perché la garanzia, in tale ipotesi, sarebbe priva di giustificazione giuridica, mancando il rischio di danno per l’Amministrazione finanziaria, in quanto il credito si è definitivamente cristallizzato, nella misura esposta in una dichiarazione non più giuridicamente controllabile per il decorso del termine di decadenza per l’accertamento.
Il documento di prassi, sulla base delle indicazioni contenute nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 gennaio 2011, punto 1.3, fa salva, in caso di mancata prestazione della garanzia, la possibilità per il contribuente di rettificare la richiesta di rimborso del credito eccedente – che, dal 1° febbraio 2011, è possibile effettuare esclusivamente in sede di presentazione della dichiarazione, compilando l’apposito quadro VR – presentando una dichiarazione integrativa, al fine di indicare il medesimo credito (o parte di esso) come eccedenza da utilizzare in detrazione o compensazione (variazione del quadro VX).
Omessa prestazione delle garanzie nel caso di rimborso richiesto con procedura semplificata
A differenza della procedura ordinaria, nell’ipotesi di rimborso richiesto con procedura semplificata, è stabilito espressamente dall’articolo 20, comma 4, del decreto ministeriale 567/1993, che, qualora non venga prestata la garanzia entro quaranta giorni dalla richiesta, la stessa non ha corso.
Anche in tal caso, la circolare concede al contribuente la facoltà di rettificare la richiesta di rimborso del credito presentando una dichiarazione integrativa, al fine di indicare il medesimo credito (o parte di esso), oltre che come eccedenza da utilizzare in detrazione o compensazione (variazione del quadro VX), anche come eccedenza da erogare tramite procedura ordinaria (variazione del quadro VR). In quest’ultimo caso, si precisa, con riferimento agli anni antecedenti il 2010, che, essendo prevista la separata presentazione del modello VR direttamente all’Agente della riscossione, la richiesta di rettifica andrà presentata a quest’ultimo soggetto.
La circolare prevede, infine, per entrambe le ipotesi, che qualora il contribuente sia in grado, seppur tardivamente ma nei termini di decadenza dell’accertamento, di prestare la garanzia, lo stesso potrà presentare quest’ultima all’ufficio (procedura ordinaria) ovvero sollecitare, con un’ulteriore istanza, l’Agente della riscossione (procedura semplificata), ai fini della liquidazione del rimborso.