Con la Risoluzione n.112 del 06.12.2016 l’Agenzia delle Entrate ha fornito consulenza giuridica in merito ad un rimborso IVA con visto di conformità garantito da polizza assicurativa con massimale inferiore alla somma chiesta a rimborso.
In particolare, il quesito dell’Ufficio Territoriale riguardava un caso in cui era stata presentata istanza di rimborso per un ammontare di Euro 5.583.469,00, con visto di conformità di un professionista garantito da polizza assicurativa con massimale pari ad Euro 3.000.000.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito è stato eliminato l’obbligo generalizzato di prestare la garanzia, che resta, in caso di crediti chiesti a rimborso di importo superiore a 30.000 euro, quando si verificano le situazioni di rischio elencate all’articolo 38-bis del DPR 633/72.
La presenza della garanzia assicura all’Erario la possibilità di recuperare il credito rimborsato, qualora se ne ravvisi successivamente la non spettanza. Come già anticipato, al di fuori dei casi di cui sopra, i crediti superiori a 30.000,00 euro possono essere rimborsati – al verificarsi dei requisiti soggettivi attestati mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio – previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza recante il visto di conformità.
Come chiarito con Circolare n. 7/E 2015, “la polizza assicurativa della responsabilità civile per i danni causati nel fornire assistenza deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o altro ente impositore (nel caso di dichiarazione modello 730), non includendo franchigie o scoperti, e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto”.
Trattasi, quindi, di una responsabilità civilistica nei confronti del cliente e del terzo creditore, mentre la garanzia disposta dall’articolo 38-bis in commento è volta ad assicurare all’Erario la possibilità di recuperare il credito fiscale rimborsato, qualora se ne ravvisi successivamente la non spettanza.
Ciò posto, nel caso specifico il visto di conformità non può considerarsi privo di efficacia con la conseguenza che, non si po’ obbligare il contribuente a prestare garanzia per ottenere il credito chiesto a rimborso – né totale né parziale – salvo che lo stesso non si trovi in uno dei casi di cui al comma 4 dell’articolo 38-bis.
Fonte: Fisco e Tasse