D. Con l’art. 36, co. 29, lett. a), n. 1), D.L. 223/2006, attraverso l’aggiunta di un nuovo periodo nel comma 5, dell’articolo 54, TUIR, il legislatore ha stabilito che le spese per alberghi e ristoranti sostenute direttamente dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura sono integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo. A tal proposito, si chiede se il professionista possa dedurre integralmente anche le spese di vitto ed alloggio che egli stesso sostiene direttamente e che poi si fa rimborsare dal committente, sempreché le indichi in fattura?
R. La modifica apportata all’art. 54, comma 5 del TUIR, dall’art. 36, comma 29, lett. a), n. 1), D.L. 223 del 2006 consente al professionista la integrale deducibilità delle spese di vitto e alloggio, inerenti allo svolgimento dell’attività professionale, in presenza di precisi presupposti consistenti nel fatto che tali spese siano sostenute direttamente dal committente per conto del professionista e che da questi siano addebitate in fattura. In ipotesi diverse da quella descritta dalla norma, si rende, invece, applicabile il criterio che stabilisce nel 2 per cento dei compensi percepiti l’ammontare di deducibilità dei costi sostenuti per tali spese. La disposizione limitativa detta, infatti, un criterio oggettivo in merito al limite di inerenza che le spese alberghiere e di ristorazione possono assumere nell’esercizio dell’attività professionale e non assume natura antielusiva. Pertanto può essere derogata solo nelle ipotesi espressamente previste in via normativa.
Fonte: Agenzia delle Entrate