“Non sono assoggettati all’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) i professionisti e i lavoratori autonomi che non si avvalgono del lavoro altrui e che posseggono beni strumentali ridotti”. Questo è il principio espresso da una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (sent. nr.1414 del 23 gennaio 2008) la quale contribuisce a dare ancora maggior sostegno a quella che sembra essere ormai la posizione dominante in materia. Sorge, dunque, il diritto al rimborso per quella categoria di soggetti (alcuni liberi professionisti, piccoli commercianti, artigiani, etc.) che purtroppo hanno pagato imposte non dovute. Alla luce di tutto ciò, quindi, risulta utile fornire almeno le informazioni più importanti in merito alla procedura necessaria (e più celere) per ottenere quanto dovuto.
La norma a cui occorre fare riferimento è sicuramente l’articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602. Tale disposizione prevede che “Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all’intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale è stato eseguito il versamento, istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento”. Una volta individuata la tempistica entro la quale presentare istanza di rimborso (48 mesi dalla data di versamento), la problematica più frequente a cui il contribuente va incontro è rappresentata senza dubbio dalla scelta del soggetto cui indirizzare la sospirata istanza (Agenzia delle Entrate o regione). Infatti, la natura di tale imposta è stata definita in più occasioni quantomeno “ibrida” soprattutto in virtù della materiale spettanza regionale della medesima (trattasi di imposta Statale destinata alle regioni).
La soluzione più prudente dovrebbe essere quella di ritenere la competenza dell’Agenzia delle Entrate nel caso in cui la regione non abbia disciplinato la materia (si vedano gli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 istitutivo del tributo). In caso contrario, invece, laddove la regione sia intervenuta con una legge ad hoc, occorrerà aver riguardo al contenuto della norma e alla sua decorrenza. Infine, vi è l’eventualità che qualche regione stipuli una convenzione con l’Agenzia delle Entrate. Ovviamente, è essenziale conoscerne il contenuto al fine di comprendere quali funzioni appartengano ai diversi soggetti, anche se, di norma, viene riconosciuta all’Amministrazione finanziaria la soggettività in ambito contenzioso e con riferimento ai rimborsi. In tutti questi casi è importante chiarire che, laddove il contribuente non abbia la possibilità di conoscere a pieno le predette convenzioni, è consigliabile presentare due istanze, una indirizzata alla regione e l’altra all’Agenzia delle Entrate. A questo punto, una volta presentata l’istanza, il comportamento del contribuente sarà diverso a seconda dell’atteggiamento del destinatario della medesima. Infatti, mentre nel caso di esplicito rifiuto (cd. diniego espresso) questo dovrà essere impugnato in Commissione Tributaria Provinciale nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica (articolo 21, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546), ben diversa è la situazione nel caso di mancata risposta dell’ufficio (cd rifiuto tacito). In quest’ultimo caso il ricorso è proponibile solo dopo il novantesimo giorno dal deposito della domanda (art.19, comma 1, lettera g), del medesimo decreto). In ogni modo, allo scopo di rendere i principi costituzionali di eguaglianza e capacità contributiva (artt. 3 e 53 Cost.) sempre più concreti e vicini al cittadino/contribuente, il nostro studio da quest’anno ha attivato il “punto informativo per l’impresa e il contribuente”. Chiunque si trovi, quindi, di fronte a tali problematiche potrà gratuitamente e senza timore avere le informazioni necessarie su come comportarsi.
Matteo Sances