Cessione del credito Iva a scopo di garanzia e rinuncia alla cessione da parte del cessionario oggetto di chiarimenti nella risoluzione 39/E del 28 marzo 2017. In particolare, nel documento di prassi l’Agenzia ha esamina il contratto di cessione del credito Iva a scopo di garanzia, chiarendo i suoi effetti nei confronti dell’amministrazione finanziaria. L’ ufficio territoriale con istanza di consulenza giuridica chiedeva all’Agenzia:
- quali fossero i requisiti essenziali di questo tipo di contratto
- se alcune specifiche clausole previste dalle parti potessero avere effetto, e in che limiti, verso l’amministrazione finanziaria.
Come chiarito , con la cessione del credito, quest’ultimo mediante il consenso delle parti legittimamente manifestato, passa da un soggetto a un altro lasciando inalterata l’obbligazione in tutti i suoi elementi, salvo che dal lato soggettivo, in cui si ha una “successione del credito a titolo particolare”. La cessione del credito, infatti, è efficace nei confronti del debitore quando questi l’ha accettata o anche a seguito di semplice notifica (articolo 1264 cc).
In particolare, nella fattispecie oggetto di consulenza, la cessione del credito si collega a un contratto di finanziamento, cosicché il contratto stipulato dalle parti può qualificarsi come un contratto di cessione del credito a scopo di garanzia. Tale collegamento emerge dalla clausola in base alla quale il titolare del credito Iva trasferisce il credito al soggetto con il quale ha stipulato un contratto di finanziamento per garantire l’adempimento di quest’ultimo pertanto:
- la cessione del credito Iva chiesto a rimborso tramite la dichiarazione dei redditi, e notificato all’amministrazione finanziaria, è efficace nei confronti di quest’ultima, ai sensi del combinato disposto dall’articolo 43-bis, comma 3, Dpr 602/1973 e dell’articolo 1, comma 4, Dm 384/1997
- è parimenti efficace nei confronti dell’amministrazione finanziaria la clausola che prevede il versamento del rimborso sul conto della cedente. Nel contratto di cessione del credito a scopo di garanzia è, infatti, fisiologico che il credito Iva sia incassato dal cedente, cui il credito si ritrasferisce automaticamente a seguito dell’adempimento del debito garantito. Al contrario, in caso di eventi “patologici” del contratto di finanziamento, è significativa la clausola secondo cui “Qualora la Cessionaria invii alla Cedente una comunicazione di risoluzione automatica, di diffida ad adempiere o di recesso ai sensi dei Contratti di Finanziamento, la Cessionaria avrà diritto di richiedere all’Amministrazione Finanziaria di pagare il Credito Iva su un conto corrente ad essa intestato…”
- nel caso concreto non si realizza una “rinuncia” alla cessione del credito da parte della cessionaria, che si configurerebbe come una seconda cessione del credito (in quanto tale, vietata), bensì la perdita di efficacia della cessione originaria, con il ritrasferimento automatico della titolarità del credito al cedente originario. Si tratta, come sopra evidenziato, della conseguenza del verificarsi della condizione risolutiva della cessione, cioè dell’adempimento da parte del cedente del contratto di finanziamento stipulato con il cessionario
- a seguito della “rinuncia” della cessionaria alla cessione del credito, ovvero della comunicazione della sua risoluzione automatica, il rimborso del credito Iva deve essere erogato al contribuente cedente e non al cessionario. Tuttavia tale “rinuncia”, al pari della cessione del credito, deve risultare da atto pubblico e scrittura privata autenticata e deve essere comunicata all’amministrazione finanziaria e al concessionario mediante notifica.