Sul tavolo dei tecnici dell’Agenzia è giunto il quesito posto da una cassa di risparmio edilizio riguardante l’applicazione dell’imposta di bollo sulle comunicazioni inviate ai clienti che hanno stipulato contratti di mutuo di risparmio edilizio.
Si tratta di forme di finanziamento, offerte da istituti di credito specializzati, che consistono in fondi ad accumulazione con l’obiettivo di acquisire il diritto all’erogazione di un mutuo a tasso agevolato, collegato all’andamento del mercato finanziario e, generalmente, garantito da ipoteca.
L’attività della società istante consiste nella vendita di alcuni prodotti di risparmio.
Una prima tipologia è rappresentata dal contratto di risparmio edilizio,che prevede la possibilità per il cliente, in un determinato periodo di tempo, di accumulare, tramite versamenti mensili prestabiliti, risparmi finalizzati all’acquisto o ristrutturazione di un immobile.
Per l’intera durata contrattuale, i risparmi accumulati restano vincolati e fruttano interessi: le somme messe da parte possono essere prelevate solo in caso di risoluzione del contratto.
Alla scadenza di questo, il cliente può destinare l’importo alla concessione di un mutuo di risparmio edilizio o decidere di farsi liquidare quanto accumulato con i relativi interessi.
Gli altri prodotti sottoposti al “vaglio” sono i mutui di risparmio edilizio immediati a tasso fisso e a tasso variabile.Queste forme di finanziamento vengono attivate dal cliente quando ha la necessità di avere immediatamente disponibili mezzi finanziari, poiché in entrambi i casi è prevista l’erogazione di un anticipo sulla somma che poi verrà consegnata a titolo di risparmio edilizio. Il cliente inizia la restituzione mensile della somma stabilita, il cui importo varia in base all’ammontare e alla durata del mutuo richiesto e al tasso di interesse. Attraverso i versamenti mensili, viene alimentato un conto “inaccessibile” sul quale non possono essere effettuate altre operazioni. La somma versata è destinata, in parte, alla restituzione degli interessi passivi maturati sul mutuo e, in parte, al risparmio di un determinato importo. Al termine della fase di “accumulo”, l’istituto assegna il mutuo e trasferisce l’importo risparmiato e il finanziamento sul conto del mutuo acceso, da estinguere tramite rimborso.
Durante la durata del contratto di risparmio edilizio verrà inviata al cliente-risparmiatore una comunicazione annuale riguardante i versamenti effettuati, gli interessi e l’importo accumulato.
Per i contratti di mutuo immediato viene inviata al cliente comunicazione annuale riguardante lo stato del mutuo e gli interessi corrisposti.
In sostanza, l’utilizzatore di queste nuove forme di finanziamento riceve due comunicazioni all’anno fino al momento in cui in cui il mutuo a erogazione immediata si estingue e resta la sola comunicazione sul mutuo di risparmio edilizio.
A parere dell’istante, il contratto di risparmio edilizio è assimilabile al “libretto di risparmio”, escluso pertanto dall’imposta di bollo. Per ciò che riguarda, invece, le comunicazioni relative ai mutui a erogazione immediata, ritiene applicabile l’imposta di bollo di 1,81 euro, nel caso in cui il documento sia riferito ad importi superiori a 77,47 euro.
L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 15/E del 23 gennaio, accoglie parzialmente la soluzione prospettata.
Per quanto riguarda il contratto di risparmio edilizio, l’Amministrazione precisa che questo non può essere assimilato a un conto corrente bancario, bensì a un generico contratto di deposito bancario, specificamente a un deposito irregolare, in quanto non permette all’utilizzatore di poter agire sulla somma accumulata, che diviene disponibile solo al termine del contratto o in caso di risoluzione dello stesso. Né, in assenza di un documento rilasciato dalla banca per la progressiva registrazione delle operazioni effettuate, può essere considerato alla stregua di un libretto di risparmio. Pertanto, la comunicazione inviata annualmente al cliente rientra tra “gli estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti di addebitamento e accreditamento di somme, portanti o meno la causale dell’addebitamento e accreditamento e relativi benestari quando la somma supera Euro 77,47”, per i quali è previsto il Bollo nella misura di 1,81 euro (articolo 13, comma 2, tariffa aleggiata al Dpr 642/1972).
Per i prodotti di mutuo immediato l’Agenzia rileva che non si tratta di un contratto di conto corrente di corrispondenza, in quanto il cliente, a seguito della anticipazione ricevuta, deve obbligatoriamente sottoscrivere un contratto di risparmio edilizio al quale non ha accesso e su cui non possono essere effettuate altre operazioni. Il mutuo immediato rientra pertanto nella pi generale categoria del contratto di mutuo. Alle relative comunicazioni è riservato, in materia di Bollo, lo stesso trattamento visto in precedenza.
Lilia Chini – Nuovo Fisco Oggi