Risparmio energetico, on line le novità sul bonus del 55%

Aggiornato il vademecum che guida il contribuente tra i come e i quando degli sconti fiscali pro-ambiente
Le disposizioni normative di fine 2008 e del 2009, che hanno portato a una semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi previsti per fruire della detrazione dall’Irpef del 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici, entrano nella guida web dell’Agenzia “Le agevolazioni fiscali sul risparmio energetico”.

 
Il primo input è arrivato con il provvedimento direttoriale del 6 maggio 2009 – previsto dall’articolo 29 del decreto “anticrisi” n. 185/2008 – con il quale è stato approvato il modello di comunicazione relativo ai lavori di riqualificazione che proseguono oltre il periodo d’imposta in cui sono iniziati.
Poi, il 6 agosto, è sopraggiunto il decreto interministeriale che ha introdotto significative modifiche nel senso della semplificazione.
 
Tra le più importanti, la possibilità, per chi installa pannelli solari realizzati in autocostruzione, di non presentare la certificazione di qualità del vetro solare rilasciata da un laboratorio certificato e produrre soltanto l’attestato di partecipazione a un corso di formazione specifico.
È stato cancellato l’obbligo di allegare l’asseverazione sul rispetto dei requisiti minimi a carico dei contribuenti che sostituiscono finestre e infissi. La conformità alla normativa europea può essere attestata direttamente dal produttore di tali elementi.
Modificate anche le prescrizioni sui contenuti dell’asseverazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Ora, i generatori di calore a condensazione possono essere “ad aria o ad acqua” e le valvole termostatiche a bassa inerzia termica vanno posizionate “ove tecnicamente compatibile”.
Il vincolo della certificazione di conformità alle regole Ue per ogni singolo componente è eliminato, inoltre, nel caso di installazione di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kw. Anche in questa ipotesi, basta la “parola” del produttore.
 
Dal 2009, per i coefficienti di prestazione (COP) e gli indici di efficienza energetica (EER) delle pompe di calore (caldo/freddo), sarà necessario fare riferimento ai nuovi valori minimi indicati nell’allegato I del decreto del 6 agosto scorso.
 
Oltre alle semplificazioni, nella guida on line trova spazio un adempimento a carico esclusivamente dei contribuenti che proseguono lavori di riqualificazione energetica avviati in un precedente periodo d’imposta. Si tratta della comunicazione da predisporre su modello approvato con il provvedimento direttoriale del 6 maggio, e da inviare telematicamente all’agenzia delle Entrate nel termine di 90 giorni dalla fine del periodo d’imposta in cui sono iniziati i lavori. Quindi, in relazione agli interventi di riqualificazione in corso tra il 2009 e il 2010, andrà trasmessa entro il prossimo 31 marzo. Se i lavori si protraggono per più periodi d’imposta, la comunicazione va fatta ogni volta nel rispetto degli stessi tempi e modalità.
 

Nell’articolo “Bonus 55%, invio comunicazione soltanto per i lavori pluriennali”, del 7 maggio 2009, i dettagli sui contenuti del provvedimento, che entrano a pieno titolo nella guida.

FONTE : IlFiscoOggi

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