La rottamazione delle cartelle esattoriali continua a essere fonte di chiarimenti da parte di Equitalia. In particolare, con l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma Equitalia il 2 marzo 2017 ha effettuato un convegno dal titolo “ROTTAMAZIONE DEI RUOLI” in cui l’Ente di Riscossione ha fornito risposte a 24 quesiti.
Tutte le domande e le risposte sono riportate nell’allegato all’articolo.
Tra i principiali chiarimenti, c’è la risposta al quesito di un professionista, con in corso delle cartelle rateizzate con alcune rate non pagate e per le quali vorrebbe presentare richiesta di rottamazione pagando le rate in scadenza da ottobre a dicembre. Equitalia ha chiarito che in base alla formulazione del comma 8 dell’articolo 6 del D.L. 193/2016, la facoltà di definizione agevolata può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente in base ai provvedimenti di dilazione già emessi dall’AdR e a condizione che, rispetto ai soli piani rateali già in essere al 24/10/2016 (data di entrata in vigore del decreto legge), risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza tra ottobre e dicembre 2016 e il debitore sia, quindi, in regola con i pagamenti a tutto il 31/12/2016.
Interessante anche la risposta affermativa alla richiesta se in presenza di cartelle di pagamento notificate al de cuius per le quali gli eredi hanno ottenuto lo sgravio delle sanzioni perché intrasmissibili agli eredi, è possibile accedere alla definizione agevolata al fine di ottenere lo sgravio degli interessi di mora.
Per quanto riguarda le multe stradali, con riferimento alle sanzioni amministrative irrogate per violazioni al Codice della strada, aderendo alla definizione agevolata non sono da corrispondere, per ciascuna partita, le somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981 n. 689 , restando, invece, integralmente dovuta la sanzione.
Infine,è stato chiesto come comportarsi nel caso di procedura di pignoramento presso terzi avviata nei confronti del debitore a cui Equitalia abbia inviato solo una comunicazione di sospensione che a rigore prevede solo di non pagare le somme trattenute ad Equitalia ma dispone di continuare a trattenere le somme dovute al debitore sino a nuova comunicazione. Nel rispondere Equitalia ha chiarito che solo in seguito alla presentazione della dichiarazione, l’Agente della riscossione, per i carichi definibili (quelli cioè rientranti nell’ambito applicativo della definizione agevolata) e compresi nella dichiarazione, non può avviare nuove azioni cautelari e/o esecutive e non può proseguire quelle già avviate a condizione che le medesime non siano già in una fase avanzata dell’iter procedurale. Relativamente alle azioni esecutive che non siano in fase avanzata, l’agente della riscossione comunica al terzo la “non prosecuzione” delle azioni esecutive già avviate, a fronte dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata
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