L’OMESSO VERSAMENTO di IVA dovuta in base alla dicharazione annuale per un importo superioe a 50 mila euro E’ PUNIBILE PENALMENTE ai sensi dell’art. 10 ter del Decreto 74/2000 (pena prevista: reclusione da 6 mesi a 2 anni).
La norma prevede tuttavia che l’ipotesi di reato scatti solamente a carico di chi:
NON VERSA L’IVA DOVUTA IN BASE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE…. [omissis]… ENTRO IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DELL’ACCONTO RELATIVO AL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO.
Quindi, per evitare che scatti il procedimento penale, è necessario ridurre il debito IVA da dichiarazione al di sotto della soglia di euro 50.000 ENTRO IL 27 DICEMBRE DELL’ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO.
UN ESEMPIO: il contribuente che ha omesso nel corso del 2010 versamenti IVA per importi superiori ad euro 50.000, potrà evitare di incorrere nella sanzione penale sopra indicata SE EFFETTUA PAGAMENTI A TITOLO DI IVA IN MODO DA PORTARE IL DEBITO RELATIVO AL 2010 “SOTTO SOGLIA” DEI 50000 EURO.
RICORDIAMO che per le omissioni relative a versamenti il cui termine sia scaduto nel corso del 2009 non è più possibile effettuare il ravvedimento operoso, MENTRE PER LE OMISSIONI RELATIVE AD “IVA 2009″ AVENTI SCADENZA NEL CORSO DELL’ANNO 2010 è ancora possibile ravvedere gli adempimenti omessi mediante pagamento della “minisanzione” del 3% e degli interessi in ragione dell’1% annuo.
Le imprese che si trovano nella situazione sopra delineata faranno bene a valutare la riduzione dei debiti IVA al di sotto della soglia di punibilità penale in modo da evitare imputazioni e futuri costi per la gestione della difesa; relativamente all’anno di’imposta 2010 il termine per agire scade al 27 dicembre 2011.
Se i versamenti singoli mensili omessi nel 2010 non superano i 50.000 ma nel totale si, è ugualmente considerato reato?
Come riportato nell’articolo, è punibile penalmente con reclusione da 6 mesi a 2 anni l’omesso versamento dell’I.V.A. dovuta in base alla dicharazione annuale per un importo superiore a 50 mila euro (tale soglia è stata abbassata per il 2011 ad Euro 30.000). Pertanto nel suo caso si entra nella soglia di punibilità penale ai sensi dell’art. 10 ter del Decreto 74/2000. Cordiali saluti.
se al contrario i versamenti trimestrali omessi ma indicati al rigo vl30 sono superiori a 50.000€ ma il totale annuo per effetto di crediti e’ inferiore che succede?