Sanzioni per lavoro “in nero”, va accertato il tipo di rapporto

Nel contratto a progetto non scritto, l’azienda deve dimostrare il piano di attività e la sua durata

Il Tribunale di Bassano del Grappa – sezione Lavoro – con la sentenza 148 del 2010, confermando la legittimità dell’atto di irrogazione sanzioni emesso dall’Agenzia delle Entrate ex articolo 3, comma 3, Dl 12/2002, ha stabilito che rileva, ai fini della decisione, la qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra la società opponente e il lavoratore.

La vicenda
L’Agenzia delle Entrate di Bassano del Grappa ingiungeva a una società che svolgeva attività di vendita "porta a porta" di pagare l’importo contestato, a seguito del ritrovamento nei locali aziendali di personale non regolarizzato. L’atto originava da un verbale redatto dai funzionari dell’Inps, che accertavano, durante l’ispezione, la presenza di un lavoratore che stava espletando l’attività di telefonista, senza che fossero stati osservati gli obblighi di registrazione nelle scritture contabili obbligatorie e di contestuale comunicazione agli istituti competenti. Instaurato il giudizio di opposizione innanzi al tribunale competente, la società chiedeva che venisse accertato se il lavoratore era in realtà un collaboratore a progetto, piuttosto che un lavoratore subordinato, e in via istruttoria, l’ammissione alla prova per testi. L’ufficio chiamava a testimoniare i funzionari dell’Inps.

La normativa:
Dispone l’articolo 3, comma 3, Dl 12/02:
"Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste, l’impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatoria, e’ altresi’ punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell’importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione.
 4. Alla constatazione della violazione procedono gli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro.
 5. Competente alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 e’ l’Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 2 dell’articolo 16
".

La condotta rilevante ai fini dell’applicazione della sanzione in oggetto consiste semplicemente nell’"impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie" nel momento dell’accesso; tanto basta a ritenere integrata la fattispecie sanzionatoria in oggetto.
Tale normativa e’ stata rivisitata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 144/2005, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo suddetto nella parte in cui non ammette la possibilità di provare (da parte del datore di lavoro) che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell’anno in cui è stata constatata la violazione.

Pertanto, alla luce dell’intervento dei giudici costituzionali, la presunzione, contenuta nell’articolo 3 Dl 12/02, da assoluta deve essere considerata relativa.
Da ciò si desume che, mentre originariamente l’articolo 3 non consentiva al datore di lavoro di fornire la prova che il rapporto di lavoro irregolare fosse iniziato in una data diversa da quella del primo gennaio dell’anno in cui era stata accertata la violazione (presunzione assoluta), successivamente, con l’intervento dei giudici costituzionali, il datore di lavoro ha la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio in epoca successiva.

Inoltre, la sentenza della Consulta 130/2008 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, del Dlgs 546/92 nella parte in cui attribuiva alle Commissioni tributarie la competenza sulle controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari. Passando dunque la competenza al Tribunale, viene modificata anche la tipologia di prova, che passa da quella squisitamente documentale del processo tributario a quella testimoniale del processo ordinario civile.
Nel caso di specie, la parte ha affermato che si trattava di un lavoratore a progetto con contratto verbale e ha cercato di dimostrarlo con varie testimonianze.

L’articolo 62 del Dlgs 276/2003, sulla forma del lavoro a progetto, statuisce che: "Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:
a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;
c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nella esecuzione dell’obbligazione lavorativa;
e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall’articolo 66, comma 4
".

Tale articolo specifica, quindi, che, sebbene la forma scritta non sia prevista ad substantiam, in caso di mancanza di tale forma, spetterà comunque alla parte provare che la forma di lavoro in concreto adottata sia riferibile a un progetto o programma di lavoro.
E, infatti, la circolare 1 dell’8 gennaio 2004 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali specifica, in merito alla forma scritta del contratto, che: "Il contratto è stipulato in forma scritta. È una forma richiesta ad probationem e non ad substantiam. (…)".
La tesi di controparte si basava dunque sull’esistenza di un contratto a progetto solo verbale.

La motivazione della sentenza
Con la sentenza in commento, il giudice dà rilievo alla qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra la società e il lavoratore. "E’ la stessa norma, cioè l’articolo 3, comma 3 del Dl 12/2002, nel testo vigente all’epoca di commissione della violazione contestata, che fa espresso riferimento all’impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria", mentre soltanto nel 2006 tale norma è stata modificata con l’espunzione dal testo dell’aggettivo "dipendenti".
La sentenza prosegue dimostrando la circostanza che il contratto di collaborazione a progetto, quantunque non consacrato in atto scritto, "non può portare automaticamente a disconoscerne l’esistenza, ed a ritenere invece quella di un rapporto di lavoro subordinato, dal momento che la forma scritta è dichiaratamente prescritta dall’articolo 62 Dlgs. 276/03 solo ad probationem".

Tuttavia, prosegue la sentenza, affinché possa parlarsi di un contratto a progetto, sia pure stipulato in forma soltanto verbale, occorre che di tale tipologia contrattuale siano presenti i requisiti di ordine sostanziale, che si identificano non soltanto nel progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, ma anche nella durata, determinata o determinabile, della prestazione lavorativa. Non avendo la società individuato per il lavoratore a quale incarico era adibito né che durata avrebbe dovuto avere, sentiti altresì gli ispettori del lavoro, e le altre testimonianze, in base alle quali risultava la soggezione del lavoratore al potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro, il giudice ha stabilito che restava integrata quell’eterodirezione che costituisce elemento caratteristico del rapporto di lavoro subordinato.
Il giudice del lavoro, riqualificando il rapporto di lavoro come subordinato, rigettava dunque il ricorso della società.

Osservazioni
La sentenza appare rilevante laddove mette al riparo da forme di aggiramento della normativa, per evitare l’assoggettamento alla sanzione. Con la competenza del Tribunale e l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 689/81, piuttosto che delle Commissioni Tributarie, la stessa Consulta ha chiarito che "la giurisdizione tributaria deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto e che la medesima non può essere ancorata al solo dato formale e soggettivo, relativo all’Ufficio competente ad irrogare la sanzione" (sentenza 130/2008).
Da qui, la rilevanza della prova testimoniale, che, caso per caso, aiuta a comprendere meglio la tipologia di lavoro effettivamente svolto e a fondare le ragioni delle sanzioni irrogate alle società che non adempiono agli obblighi prescritti dalla normativa.
Fonte : IlFiscoOggi

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