Consentono di versare le somme dovute per violazioni alle norme introdotte dalla legge di stabilità
Contrasto al gioco illegale, tutela dei consumatori, in particolare dei minori, recupero di base imponibile e di gettito nell’interesse della comunità. Sono gli obiettivi fissati dal legislatore nella legge di stabilità per il 2011 (articolo 1, commi da 64 a 82). Per raggiungerli in concreto, l’Agenzia delle Entrate ha istituito, con la risoluzione n. 23/E del 24 febbraio, un codice tributo per ogni singola novità. Il modello di pagamento è l’“F24 Accise”.
Il primo gruppo di 24 codici (da 5220 a 5243) farà confluire nelle casse dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (Aams) e, se di sua competenza, in quelle della Regione Sicilia, le somme dovute a titolo di imposta unica accertata e dei relativi interessi e sanzioni, su:
- scommesse ippiche
- scommesse sportive
- scommesse diverse dalle ippiche e dalle sportive, nonché su altri concorsi pronostici
- giochi di abilità a distanza in forma di torneo con vincita in denaro.
Si tratta degli importi derivanti dall’applicazione dell’articolo 5, comma 1, del Dlgs 504/1998, come modificato, appunto, dalla legge di stabilità, per il quale “il soggetto passivo che sottrae, in qualsiasi modo, base imponibile all’imposta unica dei concorsi pronostici e delle scommesse è punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento delle maggiore imposta …”.
Procedendo con ordine, si passa alle disposizioni per scoraggiare una pratica illecita diffusa, quella delle “giocate simulate”, con le quali, a fine anno, i gestori creano perdite con le quali abbattere le somme dovute al Fisco. Al comma 4 dello stesso decreto legislativo è attualmente prevista una sanzione amministrativa pari alla vincita conseguente alla giocata fasulla. Per versarla si utilizzeranno i codici tributo 5244 e, per la Sicilia, 5245.
Il comma 5 estende i poteri sanzionatori dell’Aams, prevedendo l’applicazione degli articoli 9 e 11 del Dlgs 471/1997, disposizioni che regolano il sistema delle sanzioni in caso, rispettivamente, di violazioni degli obblighi relativi alla contabilità e di altre violazioni in materia di imposte dirette e di Iva. In tali ipotesi, si paga con i codici 5246 e, per la Sicilia, 5247.
A violazione commessa, c’è comunque il ravvedimento operoso per mettersi in regola. Qualora la stessa non sia stata ancora accertata e non siano iniziate attività di controllo o di contestazione, il comma 7 stabilisce la riduzione delle sanzioni a un dodicesimo del minimo, se si salda il conto entro trenta giorni dalla scadenza naturale del versamento, a un decimo in caso di regolarizzazione entro un anno. I numeri per ravvedersi vanno dal 5301 al 5316.
Chiuso il discorso relativo alle modifiche operate dalla legge di stabilità sull’articolo 5 del Dlgs 504/1998, ci sono poi provvedimenti “originali” della stessa legge contenuti nei commi 70, 71, 80, 81 e 82, dai quali scaturiscono nuovi adempimenti e si puniscono ulteriori comportamenti illegali.
Tra questi è scattato il divieto generalizzato, per i minori, di gioco con vincite in denaro: al “titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto”viene inflitta una sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro. Il “reo” potrà versarla con il codice 5248 (comma 70).
Si pagano, con il 5215, 300 euro al mese per ogni apparecchio presente nell’esercizio commerciale “in eccedenza rispetto ai parametri numerico-quantitativi già stabiliti con decreti dirigenziali”: responsabili solidalmente sia il concessionario sia l’incaricato dell’organizzazione della rete di raccolta del gioco.
Oltre a questo, il comma 81, contiene un piano straordinario finalizzato a contrastare il gioco illecito e l’evasione fiscale, che tra l’altro prevede sanzioni pecuniarie per violazioni relative al numero di apparecchi “in eccedenza rispetto ai limiti fissati da un successivo decreto direttoriale” (300 euro per ciascun apparecchio – codice tributo 5251), alla loro mancata rimozione entro tre mesi dalla data di efficacia del decreto (1.000 euro per apparecchio – codice tributo 5252), alla mancata comunicazione da parte dei concessionari di dati, documenti e informazioni richiesti dall’Aams (da 500 a 1.500 euro – codice tributo 5250).
Il codice 5214 è invece destinato ai concessionari abilitati alla raccolta delle scommesse sportive a quota fissa che hanno conseguito percentuali di restituzione in vincite inferiori all’80% e che sono quindi tenuti a versare al fisco il 20% della differenza lorda maturata. L’adempimento è entrato in vigore all’inizio dell’anno.
Due codici riguardano poi l’elenco degli incaricati della raccolta delle giocate: uno (5216) va utilizzato per il versamento annuale di 100 euro per l’iscrizione nell’elenco; l’altro (5253) per pagare la sanzione di 10.000 euro, dovuta da ciascun contraente nel caso in cui i concessionari della rete telematica violino il divieto di intrattenere rapporti contrattuali con soggetti non iscritti nell’elenco.
Infine, con il 5217, i soggetti colpiti da sanzione, che – avendone fatto richiesta perché in condizioni economiche disagiate – sono stati autorizzati a dilazionarne il pagamento in un numero di rate compreso tra tre e trenta, versano gli interessi dovuti per la rateizzazione.
Fonte : IlFiscoOggi