Sconti IRPEF per il risparmio energetico, ultimi giorni per comunicare

Per mettere al sicuro lo sconto fiscale Irpef o Ires, pari al 55% dei costi sostenuti per gli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici, che vanno oltre il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011, gli interessati devono comunicare, entro il 2 aprile, all’Agenzia delle Entrate, le spese di cui si sono fatti carico nel 2011.

La comunicazione, da predisporre su modello approvato con il provvedimento del 6 maggio 2009, così come previsto dall’articolo 29, comma 6, del decreto legge 185/2008, va inviata telematicamente nel termine di 90 giorni dalla fine del periodo d’imposta in cui sono iniziati i lavori ed effettuati i pagamenti. Quindi, in relazione alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione in corso tra il 2011 e il 2012, va trasmessa entro il prossimo 2 aprile (il 31 marzo è sabato). Se i lavori si protraggono per più periodi d’imposta, la comunicazione andrà fatta ogni volta nel rispetto degli stessi tempi e modalità.

Una volta chiarito che si tratta di un adempimento legato all’ipotesi di opere in corso a cavallo di anni diversi, è opportuno ricordare che i contribuenti intenzionati a beneficiare del bonus del 55% sono comunque tenuti a trasmettere all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati relativi agli interventi effettuati, affinché l’ente possa verificare il conseguimento degli obiettivi e l’effettiva diminuzione del fabbisogno energetico. Si tratta della copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e della scheda informativa riguardante il tipo di lavori eseguiti. L’indirizzo è http://efficienzaenergetica.acs.enea.it. Anche in questo caso la trasmissione è soltanto telematica.

Viaggio nel passato e … nel futuro dell’agevolazione
L’incentivo, introdotto dalla legge finanziaria 2007 per una sola annualità e poi, di volta in volta, prorogato fino a oggi, ha coinvolto una vasta platea di contribuenti: dalle persone fisiche alle società, dai proprietari degli immobili agli inquilini e si è guadagnato un gradimento quasi plebiscitario. È per questo che, grazie alle ultime disposizioni legislative (articolo 4, Dl 201/2011), è stato prorogato per tutto il 2012; poi, dal prossimo anno, verrà assorbito ed equiparato a un’altra popolare detrazione, quella del 36% prevista per le ristrutturazioni edilizie. Insieme transitano a regime, senza più rischiare scadenze e attendere proroghe.

Si ricorda che, per non lasciarsi sfuggire il bonus, è necessario saldare il conto delle spese mediante bonifico, sul quale indicare la causale dell’esborso e il codice fiscale o la partita Iva di chi ha ricevuto l’importo. Tale "prassi" non è prevista, invece, nè per i titolari di reddito d’impresa, in quanto il momento dell’effettivo pagamento non assume alcuna importanza per la determinazione di tale tipologia di reddito, né per i contribuenti che finanziano gli interventi di riqualificazione energetica attraverso contratti di leasing. In quest’ultimo caso, è chi usufruisce della detrazione ad assolvere gli adempimenti documentali richiesti dalla norma, mentre la società di leasing attesta soltanto il termine dei lavori e il costo sostenuto.

Tutto sul web
Il modello da utilizzare per la comunicazione in scadenza, il software di compilazione e le specifiche tecniche sono tutti reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate. L’operazione, come accennato, può essere effettuata soltanto on line, direttamente dal contribuente o tramite gli intermediari abilitati, entro il 2 aprile. Maggiori approfondimenti e risposte nella guida on line dell’Agenzia, "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico" aggiornata a dicembre 2011.

 
Fonte: Paola Pullella Lucano da nuovofiscooggi.it
 
 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *