Lo ha affermato la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 13576 del 4 giugno, ha ribadito e rafforzato i principi espressi in una precedente pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 56/2009), con la quale sono state dichiarate legittime le norme che prevedono la possibilità, per l’Amministrazione finanziaria, di beneficiare della proroga dei termini processuali.
La vicenda
Un contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento che veniva accolto dalla Commissione tributaria provinciale. L’atto d’appello dell’Amministrazione finanziaria veniva dichiarato inammissibile dai giudici di secondo grado perché proposto oltre i termini processuali prescritti dall’articolo 327 del codice di procedura civile.
L’Agenzia delle Entrate provvedeva, quindi, ad adire la Corte di cassazione deducendo di essersi avvalsa della proroga dei termini prevista dagli articoli 1 e 3 del Dl 498/1961 in caso di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, accertato, nel caso in questione, con decreto del 23 febbraio 2000.
A parere del contribuente, invece, la normativa relativa alla proroga dei termini era dettata per impedire il decorso dei termini di prescrizione e decadenza relativi ai tributi erariali e non poteva estendersi anche ai termini processuali.
La decisione della Suprema corte
La Cassazione ha ritenuto fondate le eccezioni sollevate dal Fisco provvedendo a una minuziosa ricostruzione della questione.
I giudici di legittimità hanno riconosciuto che il termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di primo grado era stato sospeso in forza del decreto sul mancato funzionamento degli uffici finanziari, emesso dal direttore regionale delle Entrate per il Lazio e portato a conoscenza dei giudici di secondo grado mediante l’allegazione del decreto stesso all’atto d’appello.
A parere della Corte, infatti, la sospensione dei termini per errato o mancato funzionamento degli uffici finanziari, di cui all’articolo 1 del Dl 498/1961, concerne anche i termini processuali.
A tal proposito, la Cassazione richiama la sentenza 56/2009, con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimità della proroga dei termini processuali, in relazione al diritto alla parità delle parti, al contraddittorio, alla difesa del contribuente e alla ragionevole durata del processo.
La Suprema corte, ribadendo i principi enunciati dalla Consulta, chiarisce, ulteriormente, che la sospensione dei termini per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari non viola i principi fondamentali del processo, affermando principalmente che:
- la parità delle parti nel processo viene rispettata, in quanto la proroga costituisce solo la conseguenza ex lege di un atto dell’amministrazione meramente ricognitivo che opera a favore sia dei contribuenti che dell’Amministrazione finanziaria
- il contraddittorio processuale non subisce alcuna violazione, poiché alla parte privata è sempre consentito sollecitare un controllo giurisdizionale sulla legittimità del decreto di proroga e il giudice adito può disporre l’annullamento o la disapplicazione
- il diritto di difesa del contribuente è tutelato, in quanto il decreto di proroga può giovare anche al contribuente e può essere emesso solo in presenza di condizioni obiettive, cioè di eventi di carattere eccezionale che abbiano causato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, da accertarsi da parte di organi dell’Amministrazione finanziaria che non sono parti del processo
- la ragionevole durata del processo, che trova fondamento nell’articolo 111, secondo comma, della Carta costituzionale, va contemperata con le altre garanzie costituzionali tra le quali è sicuramente annoverabile l’interesse dell’Amministrazione finanziaria al regolare accertamento e riscossione dei tributi sulla base del dettato dell’articolo 53.
In buona sostanza, la Suprema corte ribadisce che la proroga dei termini processuali, in caso si mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, trova piena legittimazione costituzionale.
In sintesi, secondo le norme che attualmente regolano la materia, in caso di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’Amministrazione finanziaria, viene disposta la proroga dei termini di prescrizione, di decadenza, di adempimento di obbligazioni e delle formalità previste dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’erario (articolo 1 del Dl 498/1961). Tale proroga, secondo quando statuito dalla Corte costituzionale e ribadito dalla Cassazione con la sentenza in esame, opera anche in relazione ai termini processuali.
Il provvedimento che sancisce la "disfunzione incolpevole" viene emesso dal competente ufficio di vertice dell’Agenzia fiscale interessata, sentito il parere obbligatorio, ma non vincolante del Garante del contribuente. Il decreto deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento.
Fonte : FiscoOggi