Per le seconde case all’estero non produttive di reddito (come quelle non affittate) è stato abolito l’obbligo dichiarativo di monitoraggio, pertanto non sarà più necessario compilare il quadro RW nella propria dichiarazione dei redditi indicando il valore di acquisto di questi immobili. Rimane fermo però l’obbligo di pagare la relativa imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE). L’esonero dovrebbe applicarsi per le dichiarazioni del 2017 riguardanti il periodo di imposta 2016.
La novità è stata introdotta dal Decreto fiscale 193/2016 tra le semplificazione e in pratica introduce una modifica sostanziale della disciplina del monitoraggio fiscale degli immobili all’estero, inserendo il seguente comma all’articolo 4, comma 3 del Dl 167/1990 «Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per gli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti relativi all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
Questa novità integra gli esoneri oggettivi previsti dalla normativa sul monitoraggio fiscale delle attività detenute all’estero che, riguardano:
- conti correnti bancari
- depositi detenuti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15mila euro
- le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
Fonte: Il Sole 24 Ore