Si consolida l’orientamento della giurisprudenza di merito a sostegno della nullità della cartella di pagamento che non sia stata preceduta dalla notifica del cosiddetto avviso bonario. A pronunciarsi a favore dei contribuenti è internata la Commissione di secondo grado della Campania, con la sentenza n. 52/5/08, che ha annullato l’atto di riscossione dell’Amministrazione finanziaria emesso in violazione dello Statuto dei contribuenti.
Il caso affrontato dai giudici napoletani riguarda la notifica di una cartella di pagamento per il mancato versamento di un debito Iva imputato al contribuente. Questi, oltre al alcuni motivi di merito, ha eccepito la nullità assoluta dell’atto di riscossione, perché notificatogli in violazione delle prescrizioni imposte dall’articolo 6 della legge 212/2000.
Senza l’invio dell’avviso bonario la cartella esattoriale è nulla
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