Non è preclusa la possibilità di fruire della detrazione d’imposta del 36% riservata alle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, se il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico on line che, per il ridotto spazio riservato alla causale, non può contenere alcuni dati fra cui la partita Iva del beneficiario del bonifico e il codice fiscale del beneficiario della detrazione. Per sanare l’irregolarità, infatti, è sufficiente fornire alla banca i dati mancanti.
Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 353/E del 7 agosto 2008 con cui l’istante chiede se l’incompleta trasmissione dei dati richiesti, dovuta alla mancanza di spazio in quanto effettuata tramite bonifico on line e non bonifico bancario, consente di essere comunque ammessi al beneficio della detrazione del 36% previsto per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 1 della legge 449/1997). Nello specifico, non era stato possibile indicare il codice fiscale e la partita Iva.
L’Agenzia ricorda, da principio, il quadro normativo della detrazione del 36%. Questa è riconosciuta nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall’articolo 1, comma 3, decreto 41/1998 dove è stabilito che "il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato".
Il pagamento delle spese è stato successivamente esteso anche al bonifico postale che, in virtù delle sue specifiche caratteristiche, è stato ritenuto equivalente a quello bancario (circolare 24/2004).
L’Agenzia deduce quindi che anche il bonifico on line, utilizzato nel caso in esame, può essere equiparato al bonifico tradizionale, in quanto idoneo a contenere tutte le informazioni richieste dalla norma.
Per quanto riguarda l’irregolare compilazione del bonifico l’Agenzia ricorda due documenti di prassi che consentono di correggere le anomalie per essere ugualmente ammessi al beneficio:
la circolare 95 del 2000, in base alla quale si può fruire dell’agevolazione anche nel caso in cui il contribuente non riporta nel bonifico il riferimento alla norma agevolativa ma è comunque in grado di dimostrare che le spese siano avvenute nel rispetto delle condizioni previste dal legislatore;
la circolare 15 del 2001 dove si precisa, in materia di comproprietà, che nel caso in cui nel bonifico figura solo il codice fiscale del soggetto che ha effettuato la comunicazione e non quello di tutti i proprietari, questi non perdono il diritto alla detrazione se indicano, nella propria dichiarazione dei redditi, il codice di colui che ha trasmesso il modello.
Sulla base di tali precisazioni i tecnici del Fisco concludono che se il bonifico on line non ha spazio sufficiente per contenere il codice fiscale e la partita Iva richiesti dalla normativa (decreto 41/1998), l’irregolarità può essere sanata comunicando alla banca i dati mancanti. Una volta completate le informazioni si potrà beneficiare della detrazione d’imposta.
Patrizia De Juliis – Fisco Oggi