La dichiarazione dei redditi 2017 per le società di persone, e le relative istruzioni (redditi 2016), sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Quest’anno il nome del modello è stato modificato in Redditi SP 2017 poiché la dichiarazione Iva non può più essere presentata in forma unificata insieme alla dichiarazione dei redditi.
Ecco di seguito le principali novità:
- costi “black list” – abrogazione della disciplina di indeducibilità parziale per le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Nei quadri di determinazione del reddito d’impresa (quadro RF e quadro RG), pertanto, sono stati eliminati i righi relativi a queste spese.
- Agevolazione Branch exemption – Da quest’anno le società di persone possono optare per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero. Per le stabili organizzazioni già esistenti occorre indicare in dichiarazione i redditi e le perdite attribuibili a ciascuna di esse nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello in cui l’opzione ha avuto effetto.
- Bonus domotica – Sono detraibili al 65 % le spese sostenute dalla società, da imputare ai soci, per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.
- Assegnazioni o cessioni dei beni ai soci – Le società che assegnano o cedono ai soci beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa possono applicare un’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto.
- Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni – le società di persone possono rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e di eventuali addizionali; questa facoltà è consentita anche ai contribuenti che intendono riallineare i valori dei medesimi beni. È possibile, inoltre, affrancare il saldo attivo di rivalutazione o la riserva da riallineamento.
- Agevolazione c.d. “ACE” (aiuto alla crescita economica) – Sono state recepite le novità introdotte dalla legge di bilancio per il 2017 che hanno modificato le modalità di determinazione dell’agevolazione riconosciuta alle imprese individuali, alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, equiparandole a quelle previste per le società di capitali e per gli enti commerciali.
- Più tempo per inviare la dichiarazione integrativa a favore – L’articolo 5 del decreto legge n. 193/2016 ha esteso il termine entro cui il contribuente può presentare la dichiarazione in proprio favore, equiparandola, sotto tale profilo, alla dichiarazione integrativa in favore dell’Amministrazione, ovvero entro i termini stabiliti dall’articolo 43 del DPR n. 600/1973. Nel riquadro “Tipo di dichiarazione” del frontespizio è stata, pertanto, eliminata la casella “Dichiarazione integrativa a favore”, poiché, nel caso di presentazione di una dichiarazione integrativa, non occorre più segnalare se si tratta di integrativa a favore o a sfavore. Il nuovo termine è applicabile anche alle dichiarazioni integrative di annualità pregresse per le quali non siano ancora decorsi i termini di decadenza per l’accertamento con la conseguente eliminazione del prospetto “Errori contabili” del quadro RS. L’articolo 5 del decreto legge n. 193/2016 stabilisce inoltre che nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa a favore è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. A tal fine è stato introdotto il nuovo quadro DI.