Per vendita diretta di prodotti agricoli si intende l’attività esercitata dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, che vendono direttamente al pubblico i prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda agricola.
L’attività può essere svolta:
- nel luogo di produzione utilizzando una struttura di vendita all’interno dell’immobile facente parte dell’azienda agricola;
- in una struttura di vendita (negozio o spazio all’interno di un negozio) diversa dal luogo di produzione;
- In forma itinerante.
Nel caso si intendesse svolgere l’attività in sede fissa fuori dal luogo di produzione, questa deve essere esercitata presso immobili che posseggono i requisiti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, di pubblica sicurezza e che rispettano le vigenti disposizioni in materia di vigilanza antincendi.
Per aprire o modificare l’attività di vendita diretta in luogo di produzione occorre presentare la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al comune del luogo dove ha sede l’azienda di produzione. La scia ha validità immediata.
Per aprire o modificare l’attività di vendita diretta in un luogo diverso da quello di produzione occorre presentare la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), completa della necessaria documentazione (informarsi presso il SUAP de l proprio Comune).
Vediamo in particolare quali sono i requisiti igienico sanitari che devono possedere gli immobili allestiti all’attività:
Tutte le attività di confezionamento, trasformazione e vendita dei prodotti alimentari sono soggette alla normativa sanitaria – e quindi ad autorizzazione sanitaria comunale. Questo requisito si applica anche alla vendita diretta, che deve quindi rispettare il “pacchetto igiene”, ovvero i regolamenti comunitari che hanno ridisegnato il quadro normativo della sicurezza alimentare.
La verifica del rispetto di questi requisiti è delegato ai Comuni, coadiuvati dalle ASL per quanto riguarda le istruttorie e i controlli. In particolare, occorre fare riferimento all’ASL per ottenere il nulla osta sanitario, cioè l’attestazione che i locali e le attrezzature utilizzati sono idonei dal punto di vista igienico sanitario. Tali autorizzazioni devono essere ottenute prima dell’invio della “SCIA” al Comune interessato.
Per informazioni più dettagliate può far riferimento alla presente guida Guida_al_quadro_normativo_e_fiscale