Riproponiamo la circolare informativa relativa all’accordo siglato tra ABI e Associazioni dei consumatori relativamente alla possibilità offerta alle famiglie in difficoltà economica di sospendere le rate del mutuo per l’abitazione principale.
A decorrere dal 1° febbraio 2010, le famiglie che si trovano in difficoltà a seguito della crisi economica possono fare richiesta alla banca per attivare la procedura di sospensione dei rimborsi delle rate dei mutui per un periodo fino a 12 mesi.
In pratica, secondo l’accordo intercorso tra l’Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni dei consumatori, le famiglie che si trovano in situazioni disagiate, ossia che hanno subito nel biennio 2009 e 2010 eventi particolarmente negativi, quali:
– la morte;
– la perdita dell’occupazione, (sia derivante da un rapporto di lavoro subordinato che da rapporti di agenzia, rappresentanza o collaborazione);
– l’insorgenza di condizioni di non autosufficienza;
– l’ingresso in cassa integrazione, (ivi compresa la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni),
hanno facoltà di presentare alla banca una richiesta per la sospensione del rimborso dei mutui per almeno 12 mesi, qualora:
– i mutui siano accesi per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale;
– l’ammontare dei suddetti mutui sia di importo pari o inferiore a 150.000 euro;
– il richiedente persona fisica sia in ritardo nei pagamenti fino a 180 giorni consecutivi;
– si tratti di persone fisiche con un reddito imponibile fino a 40.000 euro annui (inteso per singolo mutuatario).