Di seguito si riportano le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate in occasione del recente incontro con gli esperti della stampa specializzata, relative a quesiti concernenti l’applicazione delle disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), nonché risposte riferite ad ulteriori quesiti.
D. Come si può colmare (in via interpretativa) il vuoto normativo riguardante il trattamento fiscale delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione di natura incrementativa sostenute a partire dal 1° gennaio 2007 in riferimento ad immobili acquistati precedentemente il cui costo non è, ancora oggi, ammortizzabile (acquistati o costruiti dal 15/06/1990 al 31/12/2006)?
R. Secondo la disciplina prevista dal comma 2 dell’art. 54 del TUIR, come modificato dalla legge finanziaria per il 2007, le spese relative all’ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione degli immobili:
– se per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dell’immobile (c.d. spese incrementative) sono deducibili per intero seguendo i medesimi criteri di deducibilità previsti per le quote di ammortamento dell’immobile a cui si riferiscono:
– se per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento dell’immobile al quali si riferiscono (c.d. spese non incrementative) sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta dall’inizio del periodo d’imposta dal registro di cui all’art. 19 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; l’eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d’imposta successivi.
Quanto sopra è da ritenere che valga con riferimento agli immobili acquistati a decorrere dal 1° gennaio 2007. Per quelli acquistati antecedentemente, resta valida la precedente disciplina di cui all’articolo 54, comma 2, ultimo periodo, del TUIR secondo cui “le spese relative all’ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di immobili utilizzati nell’esercizio di arti e professioni sono deducibili in quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono sostenute e nei quattro successivi”.