I commi da 66 a 69 della legge di bilancio 2017, rafforzano le agevolazioni fiscali previste per i soggetti che investono nel capitale sociale delle start-up innovative e delle PMI innovative, prevedendo la trasformazione da beneficio transitorio (periodo 2012-2016) a beneficio a regime delle agevolazioni previste in favore delle start up innovative.
Vengono così apportate modifiche alle agevolazioni previste dall’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, quali:
- In primo luogo viene previsto che a decorrere dall’anno 2017 l’investimento massimo detraibile sia aumentato a euro 1.000.000 (precedentemente l’importo era di euro 500.000 in ciascun periodo d’imposta),
- il prolungamento del periodo in cui deve essere mantenuto l’investimento per aver diritto al beneficio sia ai fini IRPEF che IRES elevandolo da due a tre anni, ovvero le partecipazioni attraverso cui si è realizzato l’investimento dovranno d’ora in poi essere detenute per almeno 3 anni,
- aumento della percentuale di detrazione dell’investimento al 30% del totale.
A decorrere dal 2017 quindi le aliquote (di cui ai commi 1, 4 e 7 dell’art. 29 del dl 179/2012) sono aumentate al 30 per cento (attualmente la norma prevede una detrazione IRPEF del 19% delle somme investite in start up innovative, tale aliquota è elevata al 25% per investimenti in start up a vocazione sociale o in start up ad alto valore tecnologico; una deduzione ai fini IRES pari al 20% delle somme investite, tale aliquota è elevata al 27% per investimenti in start up a vocazione sociale o in start up ad alto valore tecnologico), - la trasformazione da beneficio transitorio (periodo 2012-2016) a beneficio a regime delle agevolazioni previste in favore delle start up innovative
Tuttavia l’efficacia delle disposizioni in questione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico, mentre le regole attuative dell’agevolazione restano quelle previste dal Dm del 25 febbraio 2016.
Fonte: Fisco e Tasse