L’abolizione del regime fiscale agevolato delle stock option è già operativa dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del Dl 112, e interessa le azioni assegnate ai dipendenti a decorrere da questa data, anche se i piani sono stati deliberati antecedentemente. È questo quanto chiarisce la circolare 54/E del 9 giugno, nella quale si ricorda inoltre che l’abolizione del regime non avrà conseguenze sul prelievo ai fini contributivi.
Come funziona il regime agevolato
Il regime agevolato delle stock option, già modificato diverse volte dopo la sua introduzione nel 1999, prevede, a determinate condizioni, la non imposizione per il lavoratore dipendente del reddito in natura derivante dall’assegnazione di azioni da parte della società per cui lavora o dello stesso gruppo. In pratica il reddito escluso da imposizione è quello costituito dalla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’effettivo prezzo d’acquisto.
Cosa cambia con il Dl 112/2008
Con l’abolizione di tale sistema agevolativo, torna soggetto a tassazione ordinaria, progressiva e per scaglioni, il reddito derivante dalla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione del diritto d’opzione e quanto corrisposto dal dipendente al momento dell’esercizio dell’opzione. Pertanto, tale differenza concorrerà alla determinazione del reddito da lavoro dipendente e sarà assoggettata a ritenuta d’acconto dal datore di lavoro.
Per quanto riguarda invece la tassazione delle plusvalenze a seguito della vendita delle azioni da parte del dipendente, con il nuovo sistema, l’aliquota del 12,5% sul capital gain si applica tenendo conto del valore assoggettato a tassazione.
L’Agenzia, inoltre, ricorda che dal punto di vista contributivo, sempre come disposto dal Dl 112, i redditi da lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di piani di stock option sono soggetti a un regime previdenziale di esenzione.
Da quando si applica il nuovo sistema
Il decreto legge 112 stabilisce che il regime fiscale agevolato delle stock option non è più in vigore per le azioni assegnate ai dipendenti a partire dal 25 giugno 2008. Su questo punto l’Agenzia precisa che per data di assegnazione delle azioni si deve intendere quella di effettivo esercizio dell’opzione e che pertanto anche per i piani deliberati prima dell’entrata in vigore del decreto, si applica la tassazione ordinaria se l’opzione non è stata esercitata dal dipendente entro il 25 giugno 2008.
Valeria Ibello – Fisco Oggi