Sempre che il credito si riferisca a somme o valori assoggettabili a ritenuta alla fonte.
Il provvedimento direttoriale del 3 marzo dà attuazione alla norma, contenuta nel Dl 78/2009, stabilendo quali sono gli adempimenti di certificazione, comunicazione e dichiarazione in capo al terzo erogatore, al creditore pignoratizio e al debitore.
Il terzo erogatore deve:
- versare la ritenuta effettuata, utilizzando il relativo codice tributo
- comunicare al debitore le cifre elargite al creditore e le ritenute operate
- rilasciare al creditore la certificazione che attesta le somme erogate e relative ritenute effettuate
- indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta i dati relativi al debitore e al creditore, le somme erogate e le ritenute operate.
Il creditore pignoratizio, invece, deve riportare nella propria dichiarazione i redditi percepiti e le ritenute subite, anche quando si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.
Il debitore, infine, se tenuto a presentare il modello 770, vi deve indicare i dati relativi al creditore e il tipo di somme che costituiscono il debito, ma non è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio, dal momento che la tassazione definitiva è operata dal creditore pignoratizio, anche se le somme oggetto del debito sono redditi di lavoro dipendente o assimilato.
Le disposizioni contenute nel provvedimento si applicano dal 05/03/2010
Fonte : IlFiscoOggi