La tassa forfetaria annuale è dovuta da tutte le società di capitali, a prescindere dal numero di registri tenuti
La tassa è dovuta in misura forfetaria ed annualmente (articolo 3, nota 3, della tariffa allegata al Dpr 641/1972) da Spa, Srl, Sapa, società consortili a responsabilità limitata, aziende speciali e consorzi tra enti territoriali; in pratica, tutti i soggetti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, quindi anche gli enti che svolgono attività commerciali. Chiamate all’adempimento anche le società in liquidazione ordinaria fino a quando permane l’obbligo della tenuta dei libri e delle scritture contabili (cioè fino al momento della loro cancellazione dal Registro delle imprese) e quelle sottoposte a procedure concorsuali.
Il termine per il versamento coincide con quello dell’Iva dovuta per l’anno precedente, pertanto è fissato al 16 marzo.
L’importo dovuto prescinde dal numero dei libri e dei registri tenuti e dalle relative pagine, e ammonta a 309,87 euro se, alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento (quindi, al 1° gennaio 2011), l’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione non è superiore a 516.456,90 euro. In caso contrario, la misura della tassa è pari a 516,46 euro.
Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con indicazione, nella sezione "Erario", del codice tributo 7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali, dell’importo e dell’anno per il quale viene eseguito il pagamento (2011). Per l’importo dovuto, è possibile far ricorso alla compensazione con eventuali crediti vantati di altre imposte e contributi.
Per le società di nuova costituzione, invece, il pagamento va effettuato, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività (su cui vanno riportati gli estremi di versamento), mediante bollettino di conto corrente postale intestato all’Ufficio del Registro di Roma – Tasse di concessioni governative – c/c postale n. 6007.