I redditi conseguiti da un soggetto estero partecipato residente in un territorio a regime fiscale agevolato sono il presupposto per l’applicazione dell’articolo 168 del Tuir che disciplina la fiscalità delle imprese estere collegate, anche nel caso in cui gli utili siano imputati direttamente alla società controllante. Lo chiarisce l’agenzia delle Entrate con la risoluzione 400/E del 23 ottobre 2008. Tassazione di trasparenza, quindi, per gli utili riferibili alla partecipazione indiretta – tramite la partecipazione alla controllante – delle società operanti in paradisi fiscali.
L’Agenzia risponde all’interpello di una Spa che, insieme a un’altra società francese, partecipa a un gruppo di interesse economico (Gie) operante nel settore di aeromobili a turboelica per tratte a corto raggio. Per superare le difficoltà incontrate nell’ottenere finanziamenti dalle banche, il gruppo ha costituito espressamente alcune società per la commercializzazione degli aeromobili. Queste sono direttamente e interamente controllate dal Gie attraverso l’intestazione fiduciaria delle loro azioni a trust non discrezionali. Alcune di loro, però, sono residenti in paradisi fiscali: Isola di Man e Repubblica di Mauritius.
La società ha chiesto agli uffici fiscali se gli utili di questi soggetti giuridici esteri partecipati indirettamente possano essere tassati al 5 per cento, secondo l’articolo 89 del Tuir, al momento della distribuzione da parte del gruppo di interesse economico. Per avvalorare la sua tesi, l’interpellante spiega che le società estere non sono autonome, ma del tutto collegate al Gie, al quale queste imputano direttamente i redditi derivanti dalle loro attività.
L’agenzia delle Entrate chiarisce, invece, che i redditi conseguiti in territori a regime fiscale agevolato, da società anche indirettamente partecipate, come nel caso in questione, sono il presupposto per l’applicazione della normativa cfc (controlled foreign companies) recata dagli articoli 167 e 168 del Tuir.Infatti, benché le imprese estere operanti nei paradisi fiscali siano direttamente controllate dal Gie, la società istante le partecipa, al 50 per cento secondo quanto dichiarato, indirettamente attraverso la partecipazione al gruppo di interesse economico.
La direzione Normativa e Contenzioso ritiene che la detenzione delle partecipazioni tramite un trust può essere assimilata all’ipotesi di possesso della partecipazione "per interposta persona", atteso che il trust, come chiarito dalla circolare 48/E del 2007, rientra nella nozione di "persona". Quindi, la sua interposizione nella catena partecipativa fa scattare comunque l’applicazione delle disposizioni in materia di imprese estere collegate. E anche se i redditi delle società costituite ad hoc sono imputati direttamente al Gie, la società istante sconta la tassazione di "trasparenza" sugli utili riferibili alla partecipazione indiretta, mentre, per la quota degli utili distribuiti, non tassati secondo l’articolo 168, vige l’imposizione sugli "utili provenienti" da Stati o territori con regime fiscale agevolato (articolo 89 del Tuir).
Sonia Angeli – Fisco Oggi