La risoluzione n. 65/E del 14 giugno fornisce chiarimenti sulle modalità di comunicazione delle variazioni del luogo di custodia delle scritture contabili con particolare riguardo all’attività del depositario.
La dichiarazione di inizio o cessazione attività e la comunicazione della variazione dei dati (modello AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche e AA9/10 per le imprese individuali e i lavoratori autonomi) è a carico dell’imprenditore con le seguenti modalità:
- presentazione al Registro delle imprese, tramite "Comunicazione Unica", se è tenuto all’iscrizione nel Registro o alla denuncia al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (Dpr 581/1995)
- presentazione all’Agenzia delle Entrate a mano presso un qualunque ufficio o tramite raccomandata o in via telematica, se non è tenuto all’obbligo di cui al punto precedente.
Il documento di prassi in esame chiarisce che, in caso di variazione del luogo in cui sono conservati i libri contabili, il modello può essere presentato o trasmesso telematicamente anche dal depositario delle scritture, ma solo su espressa delega dell’imprenditore. In assenza di uno specifico mandato, spetta al titolare dell’impresa comunicare all’Agenzia delle Entrate l’aggiornamento dei dati.
Il depositario, interessato al corretto adempimento dell’obbligo di comunicazione, può chiedere al contribuente una prova dell’invio del modello di variazione dei dati. In mancanza di tale conferma, comunica all’Agenzia la risoluzione del rapporto di deposito presentando una copia del verbale di consegna delle scritture.
Il mancato invio da parte del contribuente della variazione del luogo di tenuta dei libri contabili comporta l’applicazione di sanzioni amministrative.
Fonte : IlFiscoOggi