Termine della fase transitoria per la comunicazione unica

Dal 1° aprile 2010 la nuova procedura per l’avvio di un’attività andrà a regime, divenendo obbligatoria
Gli uffici dell’Agenzia sono pronti per offrire assistenza e informazioni su ComUnica, la nuova procedura che, dopo un periodo di sperimentazione iniziato a febbraio 2008, diventa obbligatoria dal prossimo 1° aprile. Attraverso Comunicazione unica è possibile far nascere una nuova impresa in un solo giorno e assolvere tutti gli adempimenti amministrativi di carattere fiscale, contributivo, previdenziale al massimo in 7 giorni, tramite un solo modello informatico, da inviare telematicamente o su sopporto informatico, alla Camera di commercio territorialmente competente.

L’adempimento che viene svolto nei confronti dell’Agenzia tramite ComUnica riguarda la presentazione della dichiarazione di inizio attività, variazione dati e cessazione attività ai fini Iva, da effettuarsi con i modelli AA7 e AA9.
La procedura prevede l’inserimento dei dati nel software e l’inoltro al Registro delle imprese tramite il sito www.registroimprese.it. che, ricevuta la pratica, trasmette al sistema informativo dell’Agenzia i dati relativi alla dichiarazione. L’Agenzia, a sua volta, rilascia apposita quietanza a conferma dell’avvenuta ricezione o il motivo dell’eventuale scarto. Successivamente, il Registro delle imprese inoltra questa risposta alla casella di Posta elettronica certificata del richiedente.
Per produrre i file dei modelli AA7 e AA9, da allegare a ComUnica, possono essere utilizzati anche i pacchetti software disponibili sul sito dell’Agenzia.

Nel primo periodo di applicazione della nuova procedura, l’Agenzia accetterà anche le dichiarazioni presentate attraverso i propri canali telematici. La Comunicazione unica è, infatti, finalizzata alla semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti; pertanto, nella prima fase, è prevista una certa tolleranza.

Un discorso a parte meritano le imprese artigiane. Per esse, il Dpcm 6/5/2009 ha subordinato l’utilizzo di ComUnica alla disciplina regionale in materia; attualmente, è consentito in Piemonte, Lombardia, Provincia di Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Puglia.
Chiaramente, i contribuenti non obbligati alla Comunicazione unica potranno continuare a presentare i modelli attraverso i consueti canali telematici dell’Agenzia. Inoltre, in situazioni particolari non gestibili in modalità telematica (ad esempio, le istanze di rettifica di dati errati trasmessi dal contribuente), gli uffici delle Entrate sono a disposizione per le necessarie correzioni.

 
Fonte: Patrizia De Juliis da nuovofiscooggi.it
 
 

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