Vista la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di criticità e lo stato di emergenza nei territori del centro Italia colpiti dal terremoto in concomitanza con il verificarsi di eccezionali condizioni climatiche avverse delle scorse settimane, il Governo ha adottato nuove disposizioni urgenti a favore delle popolazioni di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, infatti con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 9 febbraio 2017 n. 33 del decreto legge n. 8 del 9 febbraio 2017, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 10 febbraio, vengono previste nuove misure di sostegno e di assistenza e tempi più lunghi per i versamenti e gli adempimenti tributari.
Le disposizioni di carattere fiscale sono inserite nell’articolo 11, che prevede modifiche all’articolo 48 del Dl 189/2016:
Sostituti d’imposta
Per i sostituti d’imposta viene confermata che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle stesse, relative ai soggetti residenti nei comuni colpiti dal terremoto, rispettivamente, a partire dal 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal 26 ottobre 2016 fino al 18 dicembre 2016, sono regolarizzati entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi. Inoltre, sempre i sostituti d’imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni colpiti dal terremoto (di cui all’Allegato 1 e Allegato 2), non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 30 novembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché a quelle sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato.
Termini versamenti e adempimenti fiscali
Sospensione termini versamenti e adempimenti fiscali (esteso fino al 30 novembre 2017 l’intervallo temporale di riferimento)
Con riguardo alla sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti fiscali viene esteso l’intervallo temporale di riferimento che, ovvero nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 24 agosto 2016, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dal sisma, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche’ dagli atti previsti dall’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 30 novembre 2017 (precedentemente alla modifica era 24/08/2016 – 16/12/2016).
Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Rottamazione cartelle di pagamento
Novità anche per quanto riguarda la rottamazione delle cartelle esattoriali (definizione agevolata), il decreto prevede a favore delle popolazioni colpite dal terremoto la proroga di un anno dei termini e delle scadenze previsti dalla disciplina della definizione agevolata (commi 1, 2, 3, 3-ter e 12, dell’articolo 6, Dl 193/2016).
Inoltre, il decreto in oggetto prevede nuove disposizioni agevolative a favore dei titolari di reddito d’impresa e di reddito di lavoro autonomo nonché a favore di coloro che esercitano attività agricole.e tanto altro ancora.
Fonte: Fisco Oggi