Nel dettaglio, l’interpellante, una srl, avendo intenzione di emettere titoli di debito ai sensi dell’articolo 2483 del codice civile e nel rispetto della normativa dettata in materia dalla Banca d’Italia, riteneva che a questi titoli fosse applicabile il trattamento fiscale previsto per le obbligazioni e titoli similari emessi da società per azioni.
Nella sua risposta, l’agenzia delle Entrate ha sottolineato che, per individuare il regime fiscale applicabile ai titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata, occorre verificare, appunto, se essi possano rientrare nella definizione di "titoli similari alle obbligazioni".
A questo proposito, l’articolo 44, comma 2, lettera c), n. 2) del Tuir stabilisce che si considerano tali "i titoli di massa che contengono l’obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell’impresa emittente o dell’affare in relazione al quale siano emessi, né di controllo sulla gestione stessa". Una norma in base alla quale i titoli si considerano similari alle obbligazioni a patto che rispondano a due requisiti fondamentali:
- "devono essere titoli di massa – ossia titoli emessi in notevoli quantità, con caratteri di omogeneità e in base ad un’unica operazione economica, oggettivamente idonei alla circolazione presso il pubblico";
- "devono contenere l’obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e non devono attribuire ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell’impresa emittente o dell’affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa".
Una volta verificati queste condizioni, risulterà applicabile il regime fiscale previsto dall’articolo 26, comma 1, del Dpr 600/1973, in base al quale andrà operata la ritenuta (a seconda dei casi, a titolo d’acconto o d’imposta) del 12,50 o del 27 per cento sugli interessi e sugli altri proventi maturati su obbligazioni e titoli similari emessi dalle spa.
La risoluzione precisa, infine, che l’aliquota più bassa scatterà a condizione che il prestito abbia una scadenza non inferiore a 18 mesi e che al momento dell’emissione il tasso di rendimento effettivo non sia superiore al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi.