Imposta di bollo di 14,62 euro per le istanze di conversione o di rinnovo delle licenze di controllore del traffico aereo e delle relative certificazioni rilasciate dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac). Questo perché l’ente esercita attività amministrative di autorizzazione, controllo, certificazione e tenuta dei registri e degli albi del proprio settore di competenza e, quindi, le istanze a esso dirette e gli atti emanati rientrano tra quelli previsti dalla parte prima della Tariffa, allegata al Dpr 642/1972 (“Disciplina dell’imposta di bollo”), per i quali il tributo è dovuto fin dall’origine.
E’ il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 9/E del 9 gennaio, con cui l’agenzia delle Entrate risponde all’interpello formulato dall’Enac, che invece riteneva esenti dall’imposta sia le domande di conversione o rinnovo delle licenze di controllore del traffico aereo a esso presentate sia le relative certificazioni rilasciate.
L’Agenzia, come detto in premessa, è di parere contrario.
In base al Dlgs 250/1997, l’Enac esercita le funzioni amministrative e tecniche prima attribuite alla direzione generale dell’Aviazione civile, tra cui, appunto, la cura e la tenuta dell’albo dei controllori del traffico aereo.
Le domande di certificazione presentate all’ente e i consequenziali atti da esso rilasciati rientrano, quindi, in quelli regolamentati dagli articoli 3 e 4 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 642/1972: i primi tra le istanze dirette agli enti pubblici tendenti a ottenere “l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti copie e simili”, i secondi tra gli atti e provvedimenti degli enti pubblici “in relazione alla tenuta di pubblici registri concessi, rilasciati… a coloro che ne abbiano fatto richiesta”.
L’Agenzia ricorda, inoltre, che lo stesso decreto 642/1972 non consente ai funzionari e ai pubblici ufficiali – quindi, anche quelli dell’Enac – di rifiutare gli atti e le richieste in difetto di Bollo. Gli stessi, una volta accettati, devono essere inoltrati, per la loro regolarizzazione, al competente ufficio delle Entrate nei successivi trenta giorni. Per chi non ha corrisposto in tutto o in parte l’imposta di bollo dovuta sin dall’origine, è prevista, oltre la corresponsione del tributo omesso, l’applicazione di una sanzione amministrativa dal 100 al 150% dell’imposta o della maggiore imposta.
Alessandra Gambadoro – Nuovo Fisco Oggi