Entro il 28 febbraio 2017 gli amministratori di condominio devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica eseguiti sulle parti comuni dei condominii nel corso del 2016.
Lo scopo è permettere all’Agenzia delle Entrate di inserire tali spese nelle dichiarazioni precompilate 2017.
Il nuovo adempimento è regolato dal decreto del MEF del 1° dicembre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20.12.2016. In merito al contenuto della comunicazione, il decreto MEF prevede che a partire dal 2016, gli amministratori di condominio trasmettano in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio di ciascun anno una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento:
- agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali,
- agli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali,
- all’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Nella comunicazione devono essere indicate separatamente le quote di spesa imputate ai singoli condomini.
L’Agenzia delle Entrate, il 9 dicembre 2016 ha pubblicato sul proprio sito le risposte ad alcune domande sulle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali, di seguito riportate:
D.1.: Sono tenuti alla comunicazione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni anche gli amministratori dei condomìni con numero di condòmini non superiore a otto (cd “condomìni minimi”)?
R.1. : Se il condominio con condòmini fino a otto ha nominato un amministratore (ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile la nomina dell’amministratore è obbligatoria solo se i condòmini sono più di otto), quest’ultimo è tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Se, invece, i condòmini del cd “condominio minimo” non hanno provveduto a nominare un amministratore, gli stessi non sono tenuti alla trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati riferiti agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell’edificio
D.2.: È prevista la pubblicazione di un software di compilazione per la trasmissione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali?
R.2: Sì, con riferimento alla trasmissione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione un software per la compilazione e per il controllo.
D.3: Nel documento “Modalità di compilazione per la trasmissione delle comunicazioni delle spese attribuite ai condomini per lavori effettuati sulle parti comuni” viene indicato un controllo di coerenza dell’Importo complessivo dell’intervento, in relazione alla somma dei campi “Importo della spesa attribuita al soggetto” e “Importo spesa unità immobiliare”. In cosa consiste tale controllo?
R.3: Con riferimento a ciascun intervento effettuato nel condominio, la somma degli importi indicati nel campo 5 “Importo complessivo dell’intervento – Spese effettuate con bonifico” e nel campo 6 “Importo complessivo dell’intervento – Spese effettuate con modalità diverse dal bonifico (es. oneri di urbanizzazione)” deve corrispondere alla somma degli importi indicati in tutti i campi 16 “Importo spesa unità immobiliare” e 20 “Importo della spesa attribuita al soggetto” riferiti al medesimo intervento.